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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva

4 L’aliquota di dazio è stabilita a partire dal prezzo sul mercato mondiale. Tale prezzo è determinato in particolare sulla base delle informazioni borsistiche, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati, e delle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.

5 Per le voci di tariffa 1101, 1102, 1103, 1104 e 1107 l'UFAG può stabilire le aliquote di dazio sui cereali trasformati destinati all’alimentazione umana sulla base dell’imposizione doganale sulle rispettive materie prime. Può aumentare le aliquote di dazio calcolate sulla base dei valori di resa di al massimo 20 franchi il quintale.

Art. 9 Adeguamento delle aliquote di dazio

L’UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio sui prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d’importazione e le adegua in base all’evoluzione dei prezzi franco dogana svizzera.

II

L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2 L'articolo 6 capoversi 2 e 3 entra in vigore il 1° luglio 2014.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova