Progetto
Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 255Fedlex · Progetto
Avamprogetto dell’8 aprile 2013
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 e 2
1 Le aliquote di dazio sulle voci di tariffa 1701 e 1702 (allegato 1 n. 18) sono stabilite dall'UFAG.
2 L'UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che i prezzi dello zucchero importato, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia (art. 10 della legge dell’8 ottobre 19822 sull’approvvigionamento del Paese; LAP), corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell’Unione europea.
Art. 6 Aliquote di dazio sui cereali destinati all'alimentazione umana
1 L’aliquota di dazio sui cereali del contingente doganale n. 27 delle voci di tariffa 1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 1008.2921, 1008.4021, 1008.5021, 1008.6031 e 1008.9023 è stabilita dall'UFAG.
2 L'UFAG stabilisce l’aliquota di dazio al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre in modo che il prezzo dei cereali importati destinati all’alimentazione umana, compresi l’aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia (art. 10 LAP3), corrisponda al prezzo di riferimento di 53 franchi il quintale.
3 L’aliquota di dazio è adeguata soltanto se i prezzi del frumento importato, compresi l’aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia, superano una determinata fascia di fluttuazione. Quest’ultima è superata se i prezzi si scostano dal prezzo di riferimento di oltre 3 franchi il quintale verso l’alto o verso il basso. Il tributo rappresentato dall’aliquota di dazio e dal contributo al fondo di garanzia (imposizione doganale) non può tuttavia essere superiore a 20 franchi il quintale.
1 RS 916.01
2 RS 531
3 RS 531 2013-