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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
8.2 Sintesi delle principali modifiche
All'UFAG viene attribuita la competenza di stabilire le aliquote di dazio dello zucchero e dei cereali panificabili.
Con lo sviluppo del sistema dei pagamenti diretti la campicoltura assume una valenza maggiore rispetto alla superficie inerbita. La rivalutazione della coltivazione di cereali da foraggio mediante il contributo per le superfici coltive aperte e le colture perenni incide su tutte le colture in pieno campo. Per rendere la coltivazione di cereali da foraggio comparativamente più interessante rispetto ai cereali panificabili, la protezione doganale di quest’ultima viene ridotta di 3 franchi al quintale.
8.3 Commento ai singoli articoli
Art. 5
(Cpv. 1) Negli ultimi anni la volatilità dei prezzi è tendenzialmente aumentata e ciò ha accresciuto la frequenza con cui è stato necessario apportare modifiche. Le disposizioni di cui all'articolo 5 lasciano soltanto un esiguo margine di manovra nella fissazione delle aliquote di dazio. Per motivi amministrativo-economici il Consiglio federale autorizza l'UFAG a stabilire le aliquote di dazio. Gli adeguamenti avvengono, come finora, previa consultazione degli uffici e sempre al primo giorno del mese.
(Cpv. 2) Per quanto concerne l'intervallo delle modifiche, per lo zucchero è stata scelta una formulazione analoga a quella dei dazi sugli alimenti per animali nell'ambito del sistema del prezzo soglia. Dal 1° ottobre 2006 le aliquote di dazio vengono verificate mensilmente e adeguate laddove il valore rilevato non rientri nella fascia di fluttuazione. Attraverso la nuova formulazione proposta si tiene conto della prassi in atto da anni per ottenere la quasi parità dei prezzi dello zucchero nell'UE e in Svizzera. In tal modo viene tenuta in considerazione, nella misura maggiore possibile, la volatilità dei prezzi,
contribuendo, in maniera adeguata, a mantenere la parità dei prezzi deducibile dalla rinuncia a misure di compensazione per lo zucchero contenuto nei prodotti di trasformazione convenuta nel Protocollo
n. 2 dell'Accordo di libero scambio con l'UE.
Art. 6
(Cpv. 1 e 5) Negli ultimi anni la volatilità dei prezzi è tendenzialmente aumentata e ciò ha accresciuto la frequenza con cui è stato necessario apportare modifiche. Le disposizioni di cui all'articolo 6 lasciano soltanto un esiguo margine di manovra nella fissazione delle aliquote di dazio. Per motivi amministrativo-economici il Consiglio federale autorizza l'UFAG a stabilire le aliquote di dazio. Gli adeguamenti avvengono, come finora, previa consultazione degli uffici e sempre al primo giorno del mese.
(Cpv. 2) Sulla base dei pareri pervenuti nell'ambito della consultazione sulla PA 14-17, il contributo per le superfici coltive aperte e le colture perenni è stato aumentato di 100 franchi a 300 franchi l'ettaro. Il prezzo di riferimento, come indicato nel rapporto sulla procedura di consultazione, viene comunque ridotto di 3 franchi a 53 franchi il quintale.
Sebbene l'articolo 6 capoverso 2 entri in vigore soltanto il 1° luglio 2014, in virtù dell'articolo 6 capoverso 1 l'UFAG può fissare le aliquote di dazio a decorrere dalla prevista entrata in vigore il 1° gennaio 2014.
(Cpv. 3) L'imposizione doganale massima viene ridotta nella stessa misura della riduzione del prezzo di riferimento, vale a dire da 23 a 20 franchi il quintale.
Art. 9
Per tener conto della volatilità dei prezzi e della prassi d'esecuzione, viene sancita la verifica mensile.
Allegato
La ripartizione delle quote di contingente doganale di sperma di toro non viene regolamentata (cfr.
cap. OAlle). Non è più necessario, quindi, aumentare al quantitativo fisso di 800’000 dosi il volume del contingente doganale di sperma di toro nell'allegato 3 numero 2 OIAgr. Viene introdotto, invece, il