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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Legge sull’agricoltura
Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente
1. Legge del 17 giugno 200511 sul Tribunale federale
Art. 83 lett. s n. 1
Il ricorso è inammissibile contro:
s. le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
1. abrogato
2. Legge federale del 4 ottobre 199112 sul diritto fondiario rurale
Art. 2 cpv. 4
4 In deroga al capoverso 3, la presente legge si applica ai piccoli fondi situati nel perimetro di una ricomposizione particellare, dal momento della costituzione del consorzio e della presa di decisione fino all’iscrizione nel registro fondiario dei nuovi diritti di proprietà.
Art. 3 cpv. 4
4 Le disposizioni sulla correzione dei confini (art. 57) si applicano anche ai piccoli fondi (art. 2 cpv. 3).
Art. 5 lett. a
I Cantoni possono:
a. sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole quelle che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 7 in merito alle unità standard di manodopera; in tal caso la dimensione minima dell’azienda è fissata come frazione di un’unità standard di manodopera e non può essere inferiore a 0,6 unità;
Art. 7 cpv. 4bis
4bis Per valutare se si tratta di proprietà di un’azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c.