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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Legge sull’agricoltura

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

1. Legge del 17 giugno 200511 sul Tribunale federale

Art. 83 lett. s n. 1

Il ricorso è inammissibile contro:

s. le decisioni in materia di agricoltura concernenti:

1. abrogato

2. Legge federale del 4 ottobre 199112 sul diritto fondiario rurale

Art. 2 cpv. 4

4 In deroga al capoverso 3, la presente legge si applica ai piccoli fondi situati nel perimetro di una ricomposizione particellare, dal momento della costituzione del consorzio e della presa di decisione fino all’iscrizione nel registro fondiario dei nuovi diritti di proprietà.

Art. 3 cpv. 4

4 Le disposizioni sulla correzione dei confini (art. 57) si applicano anche ai piccoli fondi (art. 2 cpv. 3).

Art. 5 lett. a

I Cantoni possono:

a. sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole quelle che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 7 in merito alle unità standard di manodopera; in tal caso la dimensione minima dell’azienda è fissata come frazione di un’unità standard di manodopera e non può essere inferiore a 0,6 unità;

Art. 7 cpv. 4bis

4bis Per valutare se si tratta di proprietà di un’azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c.

11 RS 173.110

12 RS 211.412.11