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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Legge sull’agricoltura

presentare e consegnare provvisoriamente i documenti giustificativi per permetterne la verifica; inoltre, ogni persona è tenuta a consentire l’accesso all’azienda, ai locali amministrativi e ai magazzini e a permettere l’esame dei libri contabili e della corrispondenza nonché il prelievo di campioni.

Art. 184 Assistenza amministrativa fra le autorità

L’UFAG e le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano reciproca assistenza e si scambiano tutte le informazioni necessarie all’adempimento dei loro compiti.

Articolo 185, rubrica e cpv. 1bis, 1ter, 5 e 6

Dati per l’esecuzione, monitoraggio e valutazione

1bis La Confederazione effettua un monitoraggio sulla situazione economica, ecologica e sociale dell’agricoltura e sulle prestazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura.

1ter Valuta l’efficacia dei provvedimenti presi in virtù della presente legge.

5 e 6Abrogati

Art. 187 cpv. 2–9 e 11–13

Abrogati

Art. 187a

Abrogato

Art. 187b cpv. 1࣓4, 6 e 7

Abrogati

Art. 187c cpv. 2

Abrogato

Art. 187d Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2013

1 Entro il 30 giugno 2016 il Consiglio federale presenta un rapporto in cui definisce una metodica per valutare l’utilità delle piante geneticamente modificate. Tale metodica dovrà permettere di valutare se, rispetto ai prodotti agricoli e ai mezzi di produzione tradizionali, le piante geneticamente modificate sono vantaggiose per la produzione, i consumatori e l’ambiente. Sulla base della metodica elaborata, il Consiglio federale presenta un bilancio costi-benefici delle piante geneticamente modificate esistenti in Svizzera al momento dell’entrata in vigore della modifica del 22 marzo 20139 della presente legge.

9 FF 2013 2143