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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Legge sull’agricoltura
sensi della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale appartengono alla Confederazione; la presente disposizione non si applica ai diritti d’autore.
2 I diritti esclusivi d’uso di programmi informatici prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da persone secondo il capoverso 1 appartengono all’UFAG o alle stazioni di ricerca. L’UFAG e le stazioni di ricerca possono pattuire contrattualmente con gli aventi diritto la cessione dei diritti d’autore su altre categorie di opere.
3 Chi ha prodotto beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 ha diritto a un’adeguata partecipazione all’eventuale utile realizzato con un uso commerciale.
Art. 166 cpv. 2
2 Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dalle autorità cantonali di ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti strutturali.
Art. 167
Abrogato
Art. 169 cpv. 3
3 Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti:
a. divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni;
b. rinvio di prodotti in caso d’importazione o d’esportazione;
c. obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti;
d. neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.
Art. 170 cpv. 2bis
2bis In caso di inosservanza delle disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali, la riduzione e il diniego possono riguardare tutti i tipi di pagamenti diretti.
Art. 172 cpv. 2, terzo periodo
2 … Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.