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Consultazione 2012/11: Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio · 3 pagine
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Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)
Modifica del X. YYY 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio1 è modificata come segue:
Art. 34a cpv. 1 lett. c
1 Sono ammessi edifici e impianti necessari per:
c. la produzione di calore dai combustibili o dai carburanti ottenuti se gli edifici e gli impianti necessari si trovano all’interno del nucleo dell’azienda agricola e se le perdite di calore nella distribuzione ammontano al massimo al dieci per cento del calore immesso.
Variante
Art. 34a cpv. 1 lett. c
1 Sono ammessi edifici e impianti necessari per:
c. la produzione di calore dai combustibili o dai carburanti ottenuti se gli edifici e
gli impianti necessari si trovano all’interno del nucleo dell’azienda agricola e se il grado di sfruttamento dell’intera produzione di calore e della relativa distribuzione ammonta ad almeno il settanta per cento;
Art. 39 cpv. 3
3 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati.
Art. 41 cpv. 1 e 2 (nuovo)
1 L’articolo 24c LPT è applicabile a edifici e impianti eretti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale (edifici e impianti secondo il diritto anteriore).
2 Non è applicabile a edifici e impianti agricoli non abitati.
1 RS 700.1
2007–0947