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Consultazione 2012/11: Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio · 3 pagine

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Art. 43a (nuovo) Disposizioni comuni

Le autorizzazioni secondo la presente sezione possono essere rilasciate solo se:

a. gli edifici non sono più necessari all’utilizzazione anteriore conforme alla destinazione della zona o di ubicazione vincolata oppure se viene assicurato che gli edifici vengono mantenuti per tale scopo;

b. la nuova utilizzazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;

c. è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizzazione esistente e tutti i costi d’infrastruttura in relazione all’utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario;

d. la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;

e. non vi si oppongono interessi preponderanti.

II

La presente modifica entra in vigore il XXXXXXXXXXX .

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova