Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)

In base alle considerazioni che precedono, risulta opportuno fondere i tre comitati. È però evidente che l’auspicata fusione dei comitati non deve portare a un trattamento indifferenziato dei singoli temi (informazioni classificate, protezione dei dati o sicurezza tecnica). Si tratta semplicemente di trattare tutti i temi in seno a un unico organismo consolidato che definisca la propria agenda in funzione delle effettive necessità.

1.3.2 Nuovo disciplinamento dell’organizzazione a livello di Confederazione

L’avamprogetto tiene conto dei risultati del mandato d’esame conferito dal Consiglio federale relativamente all’attuale organizzazione della sicurezza delle informazioni. La soluzione contemplata nell’avamprogetto fornisce la base per il chiarimento e la semplificazione delle corrispondenti competenze e responsabilità. Essa pone inoltre l’accento sullo sviluppo delle competenze dei servizi responsabili dell’esecuzione mediante attività di sostegno e di consulenza da parte di specialisti nonché attraverso un’intensificazione dello scambio di informazioni tra i servizi in questione. L’avamprogetto prevede di conseguenza un’unica figura di incaricato (incaricato della sicurezza delle informazioni), un unico organo di coordinamento e un servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni, che assumeranno tutti i compiti trasversali in materia di sicurezza delle informazioni. Con il nuovo disciplinamento proposto si mira a fondere integralmente, in seno all’Amministrazione federale, le strutture di esecuzione appartenenti ai settori della protezione delle informazioni e della sicurezza delle informazioni, finora separati.

1.3.2.1 Incaricati della sicurezza delle informazioni

La nuova figura dell’incaricato della sicurezza delle informazioni assume un ruolo centrale per l’esecuzione dell’avamprogetto di legge. La sua funzione è soprattutto una funzione di gestione. Il compito principale degli incaricati della sicurezza delle informazioni non sarà quello di occuparsi delle questioni altamente tecniche legate alla sicurezza delle informazioni, bensì di dirigere, su mandato della rispettiva autorità (o dei dipartimenti e della CaF) l’organizzazione specialistica della sicurezza delle informazioni e di verificare l’attuazione delle misure decise. Dovranno inoltre concentrarsi sulla gestione dei rischi e sul coordinamento con altri ambiti. Per poter adempiere i propri compiti in maniera efficace e adeguata ai rischi, oltre a beneficiare di un chiaro sostegno da parte delle direzioni gli incaricati della sicurezza delle informazioni devono necessariamente operare in stretta collaborazione con i servizi competenti per la gestione generale dei rischi, la protezione dei dati e la sicurezza, Gli incaricati della sicurezza delle informazioni rappresenteranno pertanto l’elemento di collegamento tra le direzioni e i servizi responsabili dell’attuazione delle misure.

In seno ai dipartimenti e alla Cancelleria federale, questa nuova funzione sostituirà i ruoli degli incaricati della protezione delle informazioni e degli incaricati della sicurezza delle informazioni, finora separati. Il Consiglio federale dovrà decidere, a livello di ordinanza, in merito all’opportunità e alla necessità di una simile fusione delle funzioni all’interno delle unità organizzative.

1.3.2.2 Conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni

Uno degli obiettivi dichiarati della presente legge è quello di raggiungere un livello di sicurezza il più possibile uniforme per le diverse autorità federali e organizzazioni. In virtù dell’indipendenza delle autorità sancita dalla Costituzione federale, questo livello di sicurezza uniforme può essere raggiunto soltanto se, in materia di sicurezza delle informazioni, vige una dottrina specifica il più possibile unitaria nonostante le esigenze in parte divergenti. Grazie alla loro posizione, gli incaricati della sicurezza delle informazioni (art. 84) dispongono di ampie conoscenze della situazione e dei problemi relativi alla sicurezza delle informazioni nel proprio ambito di competenza, in particolare per quanto concerne la realizzabilità e l’efficacia delle prescrizioni e delle misure. È quindi opportuno istituzionalizzare, come organo di coordinamento, una conferenza di tali incaricati.

La prevista Conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni si occuperà principalmente del coordinamento dell’esecuzione tra tutte le autorità. In tale ambito, svolgerà un ruolo importante per lo sviluppo di una dottrina uniforme come pure per il necessario scambio di esperienze. Dovranno far parte della Conferenza anche gli incaricati della sicurezza delle informazioni dei dipartimenti e della Cancelleria come pure un rappresentante dell’IFPDT. Per le questioni strategiche legate alla sicurezza delle informazioni, infine, la Conferenza dovrà poter ricorrere anche a esperti provenienti dai Cantoni, dal mondo scientifico o dall’economia.

Per l’Amministrazione federale, questa Conferenza sostituirà l’attuale Comitato di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione (contemplato dall’OPrI) e il Comitato per la sicurezza informatica (previsto dall’OIAF), mentre le questioni tecniche continueranno a essere trattate da organi specializzati subordinati.