Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)
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2.1 Legge federale sulla sicurezza delle informazioni
Titolo
Riguardo al titolo dell’atto normativo, sono importanti due precisazioni:
l’atto normativo non costituisce alcuna legge generale sulla sicurezza delle informazioni. Si rivolge in
primo luogo alle autorità federali e a organizzazioni di diritto pubblico e privato, da determinare, incaricate di eseguire compiti federali. Anche se terzi possono rientrare nel campo d’applicazione della legge qualora si servano di informazioni o di mezzi e installazioni delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (mezzi TIC) della Confederazione, tuttavia ciò accade solamente con l’applicazione delle disposizioni rilevanti da parte di un’autorità o di un’organizzazione della Confederazione;
per la nozione di «sicurezza delle informazioni» ci si rifà, in linea di massima, alle norme attualmente in
uso. La sicurezza delle informazioni comprende quindi la totalità di tutti i requisiti e tutte le misure con i quali si proteggono la confidenzialità, l’integrità, la disponibilità e la tracciabilità di informazioni, nonché la disponibilità e l’integrità di mezzi TIC. La sicurezza delle informazioni non può essere ridotta alla sicurezza TIC: comprende infatti tutti i processi di trattamento, dunque anche documenti cartacei e affermazioni orali, e non soltanto il trattamento di informazioni mediante l’infrastruttura elettronica della Confederazione. La nozione include anche l’attuazione dei requisiti di protezione della legislazione in materia di protezione dei dati o di altre leggi che fissano requisiti per la protezione di informazioni.
Ingresso
Vedi numero 4.1.
2.1.1 Disposizioni generali
Art. 1
Questa disposizione riassume in forma generale lo scopo dell’atto normativo.
Il capoverso 1 segnala che sia le informazioni in quanto tali sia le TIC rientrano nel campo d’applicazione della legge. La nozione di «informazione» non viene definita nella presente legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn), poiché nell’atto normativo si rinuncia a definizioni legali e la nozione nella LSIn coincide con l’uso colloquiale. In linea di principio, la legge non distingue tra «informazioni» e «dati»: entrambe le nozioni vengono sussunte sotto la nozione di «informazioni». Nella legge, la nozione di «dati» viene utilizzata solamente se sono interessati dati personali ai sensi della LPD. Con la nozione di «mezzi TIC», la LSIn include l’insieme delle installazioni, degli apparecchi, dei sistemi e delle applicazioni utilizzati per il trattamento elettronico (incl. memorizzazione e comunicazione) di informazioni. In merito alla menzione esplicita delle TIC nell’articolo concernente lo scopo si veda il numero 1.2.2.1.
Capoverso 2: la sicurezza non è fine a se stessa. La protezione delle informazioni serve a determinati interessi pubblici o interessi propri della Confederazione in quanto istituzione. Qui vengono dunque protetti in primo luogo gli interessi della Confederazione o della Svizzera e non quelli di terzi. Questi interessi vengono elencati esaustivamente (lett. a-e). L’elenco si rifà sostanzialmente all’elenco dell’articolo 7 capoverso 1 LTras, che menziona gli ambiti nei quali il diritto di accesso a un documento ufficiale può essere limitato, differito o negato. L’elenco dell’articolo 1 capoverso 2 LSIn non è tuttavia del tutto identico a quello della LTras, poiché gli obiettivi e il campo d’applicazione di quest’ultima e del presente avamprogetto non sono gli stessi (in merito ai rapporti tra LSIn e LTras, si veda l’art. 3 cpv. 1).
La presente legge protegge i seguenti interessi:
lett. a: la protezione della capacità di decisione e d’azione delle autorità federali mediante misure per la
sicurezza delle informazioni è un interesse cruciale di questa legge. Per l’adempimento dei loro compiti costituzionali e legali le autorità federali dipendono sempre di più dalla disponibilità, dall’integrità e, in determinati casi, dalla confidenzialità delle loro informazioni, nonché dal funzionamento affidabile dell’infrastruttura informatica (si veda anche l’art. 7 cpv. 1 lett. a e b LTras e i n. 2.2.2.1.1-2 del messaggio LTras);
lett. b: vengono in primo luogo protette informazioni dai settori della polizia, delle dogane, del servizio
informazioni e degli affari militari e dell’approvvigionamento del Paese, nonché i mezzi che le autorità federali impiegano per garantire la sicurezza interna ed esterna. Siffatte informazioni spesso presentano un’elevata esigenza di confidenzialità, poiché il loro utilizzo abusivo rischia di pregiudicare la sopravvivenza dello Stato, della popolazione o di determinate persone o gruppi di persone. Per lo stesso motivo, i mezzi TIC delle autorità impiegati per sostenere compiti di sicurezza critici devono rimanere sempre di-