Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)

sponibili e funzionanti anche in tempi di crisi (si veda anche l’art. 7 cpv. 1 lett. d LTras e il n. 2.2.2.1.3 del messaggio LTras);

 lett. c: insieme alle questioni relative alla sicurezza, le relazioni estere sono fra i settori più sensibili

dell’attività dello Stato. Qui l’accento è posto sulla tutela della confidenzialità delle informazioni. In particolare l’acquisizione di informazioni su situazioni e fatti all’estero, nonché sulle intenzioni di autorità estere e internazionali, assumono grande rilevanza per condurre la politica estera e curare le relazioni internazionali. Per condurre a buon fine dei negoziati è fondamentale che la controparte o il pubblico non vengano a conoscenza delle relative strategie e intenzioni. Lo stesso dicasi per gli interventi diplomatici nei rapporti tra gli Stati. Occorre infine menzionare che, a motivo di impegni assunti nell’ambito di trattati internazionali o di una prassi riconosciuta tra gli Stati, la Svizzera può essere tenuta a non rendere accessibili al pubblico taluni documenti esteri (si veda anche l’art. 7 cpv. 1 lett. d LTras e il n. 2.2.2.1.4 del messaggio LTras);

 lett. d: la comunicazione non autorizzata o la falsificazione di determinate informazioni, nonché la pertur-

bazione del funzionamento di sistemi d’informazione delle autorità federali, possono danneggiare considerevolmente gli interessi in materia di politica economica, finanziaria o monetaria della Svizzera. Nell’implacabile concorrenza internazionale attuale, questi interessi economici assumono ancora maggiore significato (si veda anche l’art. 7 cpv. 1 lett. f LTras e il n. 2.2.2.1.6 del messaggio LTras);

 lett. e: qui viene considerato il settore della compliance, vale a dire il rispetto degli impegni assunti in

virtù di leggi e trattati dalle autorità federali per proteggere informazioni che non rientrano nelle lettere a-

d. Per adempiere i loro compiti legali, le autorità federali trattano infatti moltissime informazioni che devono proteggere in virtù delle più disparate disposizioni legali (p. es. LPD, LOGA, LParl, LBN, LAPub, LFC, LATer ecc.) o che ricevono da terzi soltanto a condizione di garantire una protezione adeguata. Anche se i segreti professionali, d’affari o di fabbricazione o la tutela della confidenzialità e integrità di dati personali non rappresentano interessi diretti della Confederazione, qualora dovesse emergere che le autorità federali non rispettano i loro impegni per proteggere queste informazioni, la loro affidabilità potrebbe tuttavia soffrirne considerevolmente. La lettera e rappresenta quindi un collettore per tutte le informazioni che le autorità federali trattano e proteggono, ma non necessariamente devono classificare. Tale lettera protegge inoltre l’interesse delle autorità federali a mantenere la loro elevata affidabilità. (Si veda anche l’art. 7 cpv. 1 lett. e, g e h LTras e i n. 2.2.2.1.5 e 2.2.2.1.7-8 del messaggio LTras).

Art. 2

L’articolo 2 include il campo d’applicazione istituzionale e amministrativo.

Il capoverso 1 stabilisce quali autorità vengono assoggettate all’applicazione della legge nel loro ambito di competenza. Quali autorità assoggettate, vengono menzionati l’Assemblea federale, il Consiglio federale, i tribunali della Confederazione (Tribunale federale, Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale, Tribunale federale dei brevetti), il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza, nonché ‡ nell’interesse della politica monetaria ed economica della Confederazione ‡ la Banca nazionale svizzera. Tutte queste istituzioni, nella loro attività quali autorità, non sono assoggettate ad alcuna facoltà diretta di emanare istruzioni di un’altra autorità. In conseguenza del flusso di informazioni tra le autorità, esse vanno però obbligate ad applicare il presente atto normativo nel proprio ambito di competenza organizzativo. Purché la legge contenga deleghe legislative, si rivolge a queste autorità designandole sempre «autorità assoggettate». Riguardo ai motivi per cui tutte le autorità federali debbano rientrare nel campo d’applicazione della legge, si veda il numero 1.2.2.2.

Rimane inteso che, in singole normative, la legge deve tenere conto della posizione costituzionale e delle particolarità delle varie autorità o istituzioni. Contiene perciò, ad esempio, deroghe all’obbligo del controllo di sicurezza relativo alle persone (CSP) per le persone elette dal Popolo, nonché deroghe per determinate competenze esecutive, in particolare nell’ambito dei tribunali della Confederazione. In quelle disposizioni dell’atto normativo che contengono solamente obblighi per determinate autorità o organizzazioni, questi vengono specificati di conseguenza (si vedano p. es. gli art. 19, 33 cpv. 4, 35, 36 e 84 cpv. 1). Al livello della legge non può però venire stabilita l’intera organizzazione esecutiva delle varie autorità e le competenze dei loro organi o servizi. Ciò deve avvenire mediante la relativa disposizione d’esecuzione delle singole autorità.

Il capoverso 2 considera che le autorità menzionate nel capoverso 1 devono occuparsi soltanto limitatamente di veri e propri compiti esecutivi e che le organizzazioni a esse subordinate, nell’ambito dei propri compiti legali, vanno assoggettate direttamente alle nuove normative nell’ambito delle proprie competenze. La ripartizione tra autorità e organizzazioni subordinate è intesa in particolare a garantire che il differente diritto organizzativo delle autorità considerate non venga toccato dalla nuova normativa. Da un lato, le autorità assoggettate non devono avere l’obbligo di assumere in proprio compiti esecutivi subordinati, dall’altro, le