Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)

Capoverso 2: per la classificazione «CONFIDENZIALE» è richiesto che gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a-d possano essere «gravemente pregiudicati» nel caso di una conoscenza non autorizzata. In confronto all’attuale norma, in virtù della quale è richiesto semplicemente un «danno» non qualificato (art. 6 OPrI), la nuova normativa proposta rappresenta un aumento dei requisiti per la classificazione.

Anche la concretizzazione dettagliata della nozione di «grave pregiudizio» deve ancora avvenire tenendo conto della politica in materia di gestione dei rischi. Con l’espressione scelta è tuttavia richiesto un danno chiaro, ad esempio:

 la libera formazione dell’opinione e della volontà delle autorità assoggettate viene temporaneamente resa

più difficile in maniera illecita;

 un’organizzazione assoggettata è temporaneamente incapace di agire;

 l’adempimento di taluni compiti di un’autorità o di un’organizzazione viene reso considerevolmente più

difficile su un lungo periodo;

 determinate risorse dell’esercito o degli organi di sicurezza della Confederazione non sono temporanea-

mente operative;

 la posizione della Svizzera nell’ambito di negoziati internazionali viene resa considerevolmente più diffi-

cile;

 la sicurezza di persone o gruppi di persone viene minacciata;

 alla Confederazione ne deriva un considerevole danno finanziario.

Capoverso 3: per la classificazione «SEGRETO» (massimo livello di classificazione) è richiesto che gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a-d possano essere «gravemente pregiudicati» nel caso di una conoscenza non autorizzata. Come per i livelli di classificazione «AD USO INTERNO» e «CONFIDEN-ZIALE», anche per questo livello di classificazione deve essere ancora concretizzata la nozione chiave di «grave pregiudizio». Con la formulazione scelta è tuttavia richiesto un danno particolarmente consistente per la Confederazione, ad esempio:

 un’autorità assoggettata è temporaneamente incapace di decidere o di agire o la sua capacità di decisione

e d’azione è resa seriamente più difficile su un lungo periodo;

 l’adempimento di compiti irrinunciabili di un’organizzazione assoggettata viene temporaneamente impe-

dito o reso seriamente più difficile su un lungo periodo;

 risorse essenziali dell’esercito o degli organi di sicurezza della Confederazione non sono operative;

 la vita e l’integrità di gruppi della popolazione vengono minacciate;

 la fornitura di prestazioni di servizi da parte di infrastrutture critiche viene interrotta;

 le funzioni di un impianto nucleare particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza vengono sabo-

tate;

 la Confederazione subisce un grave danno finanziario.

Art. 15

Il capoverso 1 definisce i presupposti per l’accesso a informazioni classificate, il quale è a sua volta il presupposto per il trattamento delle corrispondenti informazioni. Il principio «conoscere soltanto se necessario» si applica a ogni singola informazione classificata. Non vi è dunque un diritto generale ad avere accesso a tutte le informazioni classificate. Ciò vale anche per gli organi di verifica, di controllo o di vigilanza che, certo, beneficiano, se del caso, di un diritto d’informazione generale, ma che per ogni singola informazione classificata devono fornire la prova che per adempiere il proprio incarico devono effettivamente conoscere le informazioni in questione. Nel caso di un diritto di accesso convenuto contrattualmente, i relativi contratti devono prevedere l’accesso a informazioni classificate e disciplinarne il trattamento. «Offrire la garanzia» di un trattamento appropriato presuppone che le persone che devono trattare informazioni classificate siano state adeguatamente formate. Devono poi, eventualmente, fornire la prova della capacità di poter rispettare le necessarie misure di sicurezza tecniche e fisiche. Per le informazioni classificate «CONFIDENZIALE» o «SEGRETO», l’esecuzione di un CSP (si veda l’art. 32 segg.) può inoltre costituire un ulteriore presupposto per il trattamento.

Capoverso 2: la maggioranza dei Paesi e delle organizzazioni internazionali con i quali la Svizzera ha concluso un accordo per lo scambio di informazioni classificate richiede che le loro informazioni classificate vengano trattate esclusivamente da persone in possesso della cittadinanza del Paese in questione o della cittadinanza svizzera (cosiddetta «clausola dell’esclusione degli Stati terzi»). Siffatte informazioni non possono