Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)
classificate. Se, ad esempio, vengono trattati in un sistema d’informazione dati personali degni di particolare protezione, allora deve venire classificato il corrispondente concetto in materia di sicurezza delle informazioni.
Per il livello di classificazione stesso, è determinante il grado di pregiudizio che una conoscenza da parte di persone non autorizzate può arrecare agli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a-d. Per l’assegnazione a un livello di classificazione è determinante se la conoscenza da parte di persone non autorizzate:
può pregiudicare gli interessi in questione: livello di classificazione AD USO INTERNO;
può pregiudicare considerevolmente gli interessi in questione: livello di classificazione CONFIDENZIA-
LE;
può pregiudicare gravemente gli interessi in questione: livello di classificazione SEGRETO.
Queste fattispecie rappresentano nozioni giuridiche indeterminate che vanno ancora rese concrete tenendo conto della politica in materia di gestione dei rischi. Sebbene il criterio della gravità del potenziale pregiudizio per gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a-d sia determinante per la classificazione, da solo non è sufficiente. Occorre anche un nesso causale ragionevole tra la conoscenza non autorizzata dell’informazione e questo potenziale pregiudizio per gli interessi protetti. Indispensabile è quindi che venga considerata anche la probabilità che si verifichi il danno. La classificazione di un’informazione corrisponde dunque al risultato di una valutazione dei rischi e deve quindi rispecchiare l’effettiva necessità di protezione di questa informazione.
Nel valutare la necessità di protezione di informazioni di natura politica è indispensabile usare particolare prudenza. Pur se la protezione della libera formazione dell’opinione e della volontà delle autorità e delle organizzazioni assoggettate viene considerata dall’articolo 1 capoverso 2 lettera a (capacità di decisione), in una moderna democrazia appartiene però alla normale attività del Governo che idee politiche, proposte, piani e decisioni vengano discussi dall’opinione pubblica ed eventualmente (anche aspramente) criticati. La classificazione non deve dunque servire a sottrarre al pubblico dibattito determinati argomenti se non sussiste alcun interesse pubblico preponderante in tal senso.
La proposta indicata qui con tre livelli di classificazione corrisponde formalmente alle norme dell’OPrI vigenti attualmente. Come menzionato all’inizio, vengono però aumentati i valori limite per la classificazione nei rispettivi livelli (sulla relazione con il principio di trasparenza si veda l’art. 3 cpv. 1).
Capoverso 1: una classificazione «AD USO INTERNO» viene richiesta se una comunicazione dell’informazione ha quale conseguenza un pregiudizio per gli interessi pubblici di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a-d. Quale criterio per distinguere tra «non classificato» e «classificato» occorre quindi, anche nel caso di un pregiudizio «semplice» agli interessi in questione, che vi siano indizi qualificati in grado di giustificare la classificazione «AD USO INTERNO». Il danno potenziale che può derivare da una conoscenza da parte di persone non autorizzate, non può essere semplicemente trascurabile: il pregiudizio per gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a-d deve piuttosto essere sensibile.
Quando si tratta di informazioni rilevanti per la sicurezza ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera b, il valore soglia per la classificazione «AD USO INTERNO» viene per lo più raggiunto relativamente in fretta. «AD USO INTERNO» viene anche utilizzata il più sovente per siffatti casi. Così, singole documentazioni di sicurezza su mezzi TIC o semplici piani d’intervento di forze di sicurezza possono, di regola, venire classificate «AD USO INTERNO». Ma, ad esempio, è anche ipotizzabile che il fatto di conoscere uno scadenzario per l’applicazione di una misura concreta potrebbe procurare un vantaggio ingiustificato a determinate persone. Anche se così non verrebbe impedita la misura in quanto tale, verrebbe per lo meno pregiudicata la sua attuazione conforme alla legge e quindi la capacità di decisione e d’azione dell’autorità federale interessata. In questo caso sarebbe giustificata una classificazione «AD USO INTERNO» dello scadenzario limitata nel tempo.
In linea di principio, classificazioni globali «AD USO INTERNO» sono contrarie alle prescrizioni. La prassi (ipotetica) di un’unità organizzativa dell’Amministrazione federale, in virtù della quale tutti gli appunti di colloqui e verbali di sedute verrebbero classificati fin da principio «AD USO INTERNO», ignorando l’effettiva necessità di protezione delle informazioni, contraddirebbe sia lo spirito della LTras sia la norma del capoverso 1. Sarebbe invece, ad esempio, giustificata la classificazione di verbali di sedute con contenuto operativo dal settore di fedpol. Tuttavia, di regola, le informazioni dai lavori di commissioni parlamentari possono venire classificate «AD USO INTERNO». In questo modo può essere fatta chiarezza in merito a quali informazioni dal lavoro parlamentare, per la protezione della libera formazione dell’opinione e della volontà del Parlamento, sono destinate soltanto a una cerchia di persone limitata.