Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)

della Confederazione per la sicurezza delle informazioni (si veda l’art. 86 cpv. 1 lett. c). Il Consiglio federale può inoltre chiedere al CDF di eseguire simili verifiche.

Art. 12

Il capoverso 1 stabilisce che la classificazione di informazioni è obbligatoria purché siano soddisfatti i criteri per la classificazione di cui all’articolo 14. Oggi ogni autorità assoggettata è, in linea di massima, libera di definire il proprio sistema di classificazione (eventualmente), i propri motivi di classificazione, nonché le proprie prescrizioni in materia di trattamento. Alcuni incidenti negli ultimi anni hanno mostrato che questo trattamento variabile delle informazioni classificate può comportare una maggiore mancanza di fiducia. È necessario un disciplinamento uniforme dei livelli e dei motivi di classificazione.

Con il capoverso 2 si intende enunciare nella legge che, in considerazione del principio di trasparenza e anche dell’onere connesso con la classificazione, la classificazione di informazioni deve, in linea di principio, costituire un’eccezione.

Il capoverso 3 rileva che la classificazione va, per quanto possibile, limitata nel tempo. Spesso, con il passare del tempo, le informazioni non sono più degne di protezione o quest’ultima diventa superflua dopo un determinato evento (p. es. pubblicazione di un rapporto o fine di una determinata misura). La classificazione di siffatte informazioni (p. es. non più attuali) non si giustifica allora più: causerebbe semplicemente un onere inutile o comporterebbe problemi dopo l’archiviazione delle informazioni. Le informazioni che devono rimanere classificate per un lungo periodo necessitano inoltre di provvedimenti di protezione tecnici diversi rispetto a quelle che sono degne di protezione solamente per un periodo limitato.

Sempre che non sia possibile stabilire in anticipo una classificazione temporanea, mediante l’obbligo di verificare periodicamente la necessità delle classificazioni, contenuto nel capoverso 4, si garantisce che le informazioni non rimangano classificate inutilmente.

Art. 13

Capoverso 1: le autorità assoggettate devono stabilire chi è competente per la classificazione. Nell’Amministrazione federale oggi questa competenza viene assegnata all’autore di un documento perché conosce meglio di chiunque altro la necessità di protezione delle informazioni ed è in grado di stimare eventuali rischi. La normativa del Consiglio federale non deve però essere vincolante per le altre autorità federali, le quali così possono anche decidere che la classificazione, ad esempio, può essere fatta dalla direzione dell’autorità, da un organo competente centrale o soltanto della linea gerarchica. La nozione di «servizio incaricato della classificazione» è importante in particolare per decidere in merito alla cerchia dei destinatari abilitati, per declassificare, archiviare e distruggere informazioni classificate, ma anche per eventuali misure di protezione provvisorie che devono essere adottate se vengono minacciate informazioni classificate (si veda l’art. 18).

Nel capoverso 2 viene disciplinato il carattere vincolante della classificazione. Se un’informazione è classificata, viene per così dire «accompagnata» da questa classificazione per tutto il suo iter. Chi ottiene l’accesso a una simile informazione deve rispettare le direttive connesse con la classificazione. A una modifica o a una soppressione della classificazione può, in linea di massima, procedere solamente il servizio che ha stabilito la classificazione. Rimane inteso che anche qui sono previsti la via di servizio, la vigilanza gerarchica e le relative facoltà di emanare istruzioni dei servizi o delle autorità di vigilanza gerarchicamente superiori. Queste ultime possono, se del caso, correggere decisioni del servizio incaricato della classificazione.

Art. 14

In merito agli obiettivi del disciplinamento della classificazione, si veda il numero 1.2.3.4.

L’articolo 14 disciplina i presupposti materiali per la classificazione di informazioni per tutte le autorità e le organizzazioni assoggettate e stabilisce i livelli di classificazione. Il testo proposto si limita a criteri per la classificazione piuttosto generali e si riferisce direttamente agli interessi pubblici da proteggere definiti nell’articolo 1 capoverso 2 lettere a-d. Il rimando a questi interessi è tuttavia: la protezione degli interessi pubblici ai sensi della lettera e non rappresenta un vero e proprio motivo per la classificazione. Con la protezione di questo interesse si intende infatti garantire il trattamento conforme al diritto di informazioni la cui protezione è prevista in altre leggi o viene convenuta contrattualmente con terzi. I dati personali ai sensi della LPD o i segreti d’affari, di fabbricazione o professionali non vengono quindi, in linea di massima, classificati, a meno che singole informazioni debbano essere classificate per proteggere un interesse di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a-d. Lo stesso vale per informazioni che vengono trattate presso i tribunali o i ministeri pubblici nell’ambito dei loro procedimenti ordinari. La maggioranza di queste informazioni sono dati personali che, pur essendo degni di protezione, non devono però essere classificati in virtù della presente legge. Le particolari misure che vengono adottate per proteggere simili informazioni possono o devono invece venire