Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)
speciale l’esame del potenziale di violenza dei militari destinati a essere equipaggiati con un’arma. Per quanto riguarda la procedura, il disciplinamento previsto dalla LSIn sarà applicato per analogia. Se sono state avviate due procedure, saranno riunite per ragioni di economia procedurale.
Art. 150 cpv. 4 abrogazione
La competenza di concludere trattati internazionali destinati a garantire la tutela del segreto militare è ora contemplata dall’articolo 90 LSIn. Inoltre, spesso non si distingue più tra tutela del segreto militare e civile, ma viene conclusa una convenzione per entrambi gli ambiti, ossia per la tutela del segreto in generale. Per garantire l'omogeneità del diritto, l’articolo 150 capoverso 4 della legge militare deve pertanto essere abrogato.
2.8 Legge federale sui sistemi d’informazione militari
Capitolo 5, sezioni 1 e 2 (articoli 144–155)
Attualmente i sistemi d’informazione per il CSP e la procedura di sicurezza relativa alle aziende sono disciplinati nella LSIM. Entrambi i sistemi d’informazione saranno in futuro disciplinati direttamente nella LSIn (art. 52-54 per il CSP e art. 77-79 per la procedura di sicurezza relativa alle aziende). Pertanto entrambe le corrispondenti sezioni della LSIM devono essere abrogate.
2.9 Legge federale sull’energia nucleare
Art. 5 cpv. 3
Già oggi il vigente articolo 5 capoverso 3 LENu prevede che i provvedimenti di sicurezza debbano essere classificati nella misura del necessario. La modifica intende garantire che la classificazione di questi provvedimenti e il trattamento delle corrispondenti informazioni classificate si orienti alla LSIn.
Art. 24
Il disciplinamento vigente secondo l'articolo 24 LENu prevede già controlli dell’affidabilità per le persone impiegate in funzioni essenziali della sicurezza nucleare interna ed esterna. Queste persone sono sottoposte a un CSP sulla base dell’OCSPN. Dato che la verifica è eseguita applicando, per analogia, le disposizioni della LSIn concernenti il CSP, nella nuova versione, il tenore dell’articolo 24 LENu è adeguato alla nuova terminologia in materia di verifiche dell’affidabilità.
2.10 Legge sull’approvvigionamento elettrico
Art. 26a
La società nazionale di rete (Swissgrid), che gestisce la rete di trasporto per l’intero territorio svizzero, chiede da anni che determinati gruppi di persone siano soggetti ai CSP. Alla luce della criticità della rete di trasporto e della necessaria protezione contro il sabotaggio, occorre introdurre nella LAEI una nuova disposizione concernente l’esecuzione di verifiche dell’affidabilità per gruppi di persone particolari.
Il capoverso 1 stabilisce il principio della verifica dell’affidabilità di impiegati della società nazionale di rete che adempiono compiti essenziali per la sicurezza della rete di trasporto a livello nazionale e il suo esercizio affidabile ed efficiente.
Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale stabilisce i gruppi di persone che devono essere soggetti alla verifica. Al riguardo deve limitarsi alle funzioni che possono provocare un danno considerevole in caso di azioni di sabotaggio o di sabotaggio per negligenza.
Capoverso 3: la procedura di verifica si fonda sulle disposizioni della LSIn concernenti il CSP.
Il capoverso 4 si rifà all’analoga regolamentazione secondo l’articolo 24 LENu. La direzione di Swissgrid nonché i regolatori (UFE e ElCom) in qualità di servizi competenti per l’attribuzione della funzione, devono avere accesso ai dati della verifica.