Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine
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1 Situazione iniziale
L’evoluzione verso una società dell’informazione ha reso più complessi e dinamici i pericoli e le minacce che incombono sulle informazioni. Per quanto concerne la protezione delle informazioni, diversi attacchi sferrati ai sistemi d’informazione della Confederazione hanno evidenziato la presenza di lacune che, in particolare in ambito organizzativo, possono tra l’altro essere ricondotte all’anacronismo o all’incoerenza delle basi legali.
In collaborazione con i dipartimenti, con la Cancelleria federale e con altre autorità federali, il DDPS ha elaborato l’avamprogetto di una nuova legge federale sulla sicurezza delle informazioni. Questa legge, il cui obiettivo è riunire in un unico atto normativo gli elementi fondamentali della sicurezza delle informazioni, disciplina in particolare la gestione dei rischi, la classificazione delle informazioni e i principi della sicurezza nell’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Il principio di trasparenza dell’amministrazione rimane in vigore senza limitazioni, motivo per cui la LSIn prevede esplicitamente che è fatta salva la legge sulla trasparenza. L’avamprogetto mira inoltre a ridisciplinare i controlli di sicurezza relativi alle persone e a creare una procedura di sicurezza relativa alle aziende unitaria, come pure a regolamentare l’appoggio alle infrastrutture critiche nel quadro della gestione dei rischi in materia di sicurezza delle informazioni. Un ulteriore obiettivo è infine quello di fornire una base legale per la conclusione, da parte del Consiglio federale, di trattati internazionali nel campo della sicurezza delle informazioni.
Vista la crescente interconnessione dei sistemi e considerato l’aumento dello scambio di informazioni per via elettronica, la legge si applicherà non soltanto all’Amministrazione federale e all’esercito, ma anche al Parlamento, ai tribunali della Confederazione, al Ministero pubblico della Confederazione e alla sua autorità di vigilanza nonché alla Banca nazionale. I Cantoni, i privati e le imprese saranno assoggettati alla legge solo nella misura in cui, per incarico della Confederazione, esercitano attività sensibili sotto il profilo della sicurezza.
Il 26 marzo 2014 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e altre cerchie interessate una procedura di consultazione relativa all’avamprogetto di legge sulla sicurezza delle informazioni. La procedura di consultazione si è conclusa il 4 luglio 2014.
2 Partecipanti alla consultazione
Sono state invitate a partecipare alla consultazione 62 organizzazioni:
tutti i 26 Cantoni e la Conferenza dei Governi cantonali;
tutti i 13 partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale;
3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna; 9 associazioni mantello nazionali dell’economia;
10 altre organizzazioni interessate.
L’apertura della procedura di consultazione è stata inoltre pubblicata nel Foglio federale dell’8 aprile 2014.
Hanno espresso un parere:
tutti i 26 Cantoni;
4 partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale;
1 associazione mantello nazionale dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna;
4 associazioni mantello nazionali dell’economia;
9 altre organizzazioni interessate;
11 partecipanti non invitati individualmente.