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Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 72 pagine

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2. Nel caso in cui il decesso è legato ad una malattia trasmissibile sottoposta all’obbligo di notifica conformemente all’ordinanza del 13 gennaio 1999 sulla dichiarazione (RS 818.141.1), in deroga all’articolo 8 l’UST trasmette all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i dati ad esso necessari per l’esecuzione dei propri compiti. L’UFSP non è autorizzato a comunicare ad altri i dati personali. Esso li distrugge al termine della loro utilizzazione.

3. Dopo il loro trattamento, in deroga all’articolo 11, i documenti di rilevazione possono essere conservati per essere utilizzati dalla ricerca medica.

4. L’UST può trasmettere al medico competente, su espressa domanda degli interessati, le richieste di complementi d’informazione presentate da servizi statistici, ricercatori o centri di ricerca.