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Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 72 pagine
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Disposizioni speciali: Con l’accordo degli interessati, alcune informazioni possono essere utilizzate per determinati scopi amministrativi. In virtù dell’articolo 10 capoverso 3ter LStat, i Cantoni e le scuole universitarie possono ottenere dal Registro svizzero degli studenti, per ogni persona immatricolata e per il semestre in questione, le informazioni seguenti:
numero di matricola; numero di assicurato AVS; scuola universitaria; semestre di studio; categoria; livello e indirizzo degli studi; data, livello e indirizzo dell’ultimo esame superato; indicazione se si tratta del primo o del secondo studio; numero totale di semestri assolti in Svizzera nell’indirizzo di studi scelto; domicilio al momento
dell’ottenimento del titolo di ammissione agli studi universitari; genere, luogo e anno di ottenimento del titolo di ammissione agli studi universitari; data di nascita e sesso dello studente.
I dati possono essere conservati in forma pseudonimizzata per oltre 30 anni.