Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Contenuto del progetto
La nuova legge sull’infrastruttura finanziaria (LInfFin) rimedia alle inadeguatezze del contesto giuridico attuale introducendo un disciplinamento organico per l’organizzazione e l’esercizio di queste infrastrutture. Le disposizioni attualmente disseminate nella legge sulle borse, nella legge sulle banche e nella legge sulla Banca nazionale, saranno abrogate e sostituite da una normativa coerente, raccolta in un’unica legge e adeguata alle mutate condizioni del mercato e alle prescrizioni internazionali. Per quanto riguarda le borse, la normativa corrisponde di principio all’attuale disciplinamento previsto nella legge sulle borse. In particolare, sarà mantenuto il vigente principio dell’autoregolazione, che in questo ambito ha dato buoni risultati. Il concetto di istituzione analoga alla borsa sarà sostituito dalle definizioni più precise e più agevolmente circoscrivibili di sistema multilaterale di negoziazione e sistema di negoziazione organizzato. La LInfFin istituisce inoltre un obbligo generale di autorizzazione per le controparti centrali, gli enti di custodia centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica la Banca nazionale svizzera potrà prescrivere requisiti particolari nell’ordinanza sulla Banca nazionale.
Dato il forte nesso materiale che li lega alle infrastrutture del mercato finanziario, e in particolare alle piazze borsistiche, i commercianti di valori mobiliari che appartengono alle categorie delle ditte di emissione e dei fornitori di derivati, dei commercianti per conto proprio e dei market maker vengono tolti dalla legge sulle borse e sottoposti alla LInfFin. In questo modo viene soppresso il loro proprio statuto in relazione all’autorizzazione.
La LInfFin assoggetta anche il commercio di derivati a un disciplinamento conforme agli odierni standard internazionali. Oggi il commercio di derivati sul mercato svizzero è in larghissima parte transfrontaliero e si svolge prevalentemente con l’UE. La normativa proposta con il presente avamprogetto si ispira pertanto in primo luogo al diritto dell’UE. In sostanza, si tratta di imporre anche in Svizzera, per il futuro, i tre obblighi cardine del commercio di derivati, ossia l’obbligo di compensazione, l’obbligo di notifica e l’obbligo di riduzione dei rischi. Per quanto riguarda l’obbligo di negoziare operazioni con derivati su una piazza borsistica (piattaforma), l’avamprogetto contempla già le necessarie basi legali, ma queste saranno poste in vigore soltanto quando l’obbligo di commercio su una piattaforma sarà stato introdotto anche negli Stati partner.
Le vigenti disposizioni sulla pubblicità delle partecipazioni, sulle offerte pubbliche di acquisto, sull’insider trading e sulla manipolazione del mercato presentano uno stretto nesso materiale con le piazze borsistiche. Pertanto, vengono tolte dalla legge sulle borse e trasposte senza sostanziali modifiche nella LInfFin.
Infine, l’avamprogetto introduce nella legge sulla vigilanza dei mercati finanziari un disciplinamento unitario dell’assistenza amministrativa in luogo delle disposizioni attuali, disseminate nelle varie leggi applicabili ai mercati finanziari. Il nuovo disciplinamento si basa su quello della legge sulle borse e si ispira alle prescrizioni internazionali in materia. In particolare prevede la possibilità di limitare la cosiddetta procedura del cliente qualora l’informazione preventiva di quest’ultimo pre-