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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin)
(Avamprogetto)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 e 98 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale1,
visto il messaggio del Consiglio federale del …2,
decreta:
Titolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo
1 La presente legge disciplina l’organizzazione e l’esercizio di infrastrutture del mercato finanziario, nonché gli obblighi di comportamento dei partecipanti al commercio di valori mobiliari e derivati.
2 Essa persegue la funzionalità dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente legge si considerano:
a. valori mobiliari: le cartevalori standardizzate e adatte a essere commercializzate su vasta scala e i derivati.
b. derivati o operazioni con derivati: i contratti finanziari il cui valore dipende da uno o più valori di base e che non costituiscono un’operazione di cassa.
c. quotazione: l’ammissione di un valore mobiliare al commercio su una borsa nazionale secondo una procedura standardizzata nella quale sono verificati i requisiti posti dalla borsa agli emittenti e ai valori mobiliari.
d. compensazione (clearing): le fasi di elaborazione situate tra la conclusione e lo svolgimento di un’operazione, in particolare il rilevamento, il coordinamento e la conferma dei dati di transazione; l’assunzione degli impegni da
1RS 101