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Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 4 pagine

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Progetto del 16 aprile 2013

Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …,

decreta:

I

La legge del 4 ottobre 19911 sulle foreste è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 77 capoverso 2 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale2,

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 19883,

Art. 7 cpv. 3 lett. b

Concerne solamente il testo francese.

Art. 10 cpv. 3 secondo periodo (nuovo)

3 … L’autorità federale competente decide sulla base di una proposta inoltrata dall’autorità cantonale competente.

Art. 16 cpv. 2

2 Per gravi motivi le autorità esecutive possono permettere tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.

Art. 17 cpv. 3 (nuovo)

3 Per gravi motivi le autorità esecutive possono permettere la riduzione della distanza minima di cui al capoverso 2, subordinandola a oneri e condizioni.

Art. 19 primo periodo

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone di valanghe e delle zone soggette a scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre, nonché alla stabilizzazione dei burroni torrentizi. …

Art. 21a (nuovo) Sicurezza sul lavoro

1 Per garantire la sicurezza sul lavoro, le persone che svolgono a titolo oneroso lavori di raccolta del legname nella foresta devono dimostrare di possedere una formazione professionale riconosciuta dalla Confederazione.

2 Il Consiglio federale decide i requisiti per questa formazione.

Art. 26 Provvedimenti della Confederazione

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire e riparare danni che possono mettere in grave pericolo la foresta nelle sue funzioni e che sono causati da:

a. eventi naturali quali tempesta, incendio di boschi o siccità;

b. organismi quali determinati virus, batteri, nematodi, insetti, funghi o piante (organismi nocivi).

2 Per la protezione contro gli organismi nocivi può in particolare:

a. sottoporre a un obbligo di notifica l’accertamento di determinati organismi nocivi;

b. stabilire che un determinato materiale vegetale può essere messo in commercio soltanto dopo una notifica o con un’autorizzazione;

c. emanare prescrizioni concernenti la registrazione e il controllo di aziende che producono o mettono in commercio simile materiale vegetale;

d. obbligare tali aziende a tenere una contabilità di simile materiale vegetale;

e. vietare l’importazione e la messa in commercio e la diffusione di determinati organismi nocivi come pure di materiale vegetale che è o potrebbe essere infestato da determinati organismi nocivi;

f. vietare che vengano piantate piante ospiti molto sensibili.

1 RS 921.0

2 RS 101

3 FF 1988 III 137