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Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 4 pagine
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Progetto del 16 aprile 2013
Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …,
decreta:
I
La legge del 4 ottobre 19911 sulle foreste è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 77 capoverso 2 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale2,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 19883,
Art. 7 cpv. 3 lett. b
Concerne solamente il testo francese.
Art. 10 cpv. 3 secondo periodo (nuovo)
3 … L’autorità federale competente decide sulla base di una proposta inoltrata dall’autorità cantonale competente.
Art. 16 cpv. 2
2 Per gravi motivi le autorità esecutive possono permettere tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.
Art. 17 cpv. 3 (nuovo)
3 Per gravi motivi le autorità esecutive possono permettere la riduzione della distanza minima di cui al capoverso 2, subordinandola a oneri e condizioni.
Art. 19 primo periodo
Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone di valanghe e delle zone soggette a scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre, nonché alla stabilizzazione dei burroni torrentizi. …
Art. 21a (nuovo) Sicurezza sul lavoro
1 Per garantire la sicurezza sul lavoro, le persone che svolgono a titolo oneroso lavori di raccolta del legname nella foresta devono dimostrare di possedere una formazione professionale riconosciuta dalla Confederazione.
2 Il Consiglio federale decide i requisiti per questa formazione.
Art. 26 Provvedimenti della Confederazione
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire e riparare danni che possono mettere in grave pericolo la foresta nelle sue funzioni e che sono causati da:
a. eventi naturali quali tempesta, incendio di boschi o siccità;
b. organismi quali determinati virus, batteri, nematodi, insetti, funghi o piante (organismi nocivi).
2 Per la protezione contro gli organismi nocivi può in particolare:
a. sottoporre a un obbligo di notifica l’accertamento di determinati organismi nocivi;
b. stabilire che un determinato materiale vegetale può essere messo in commercio soltanto dopo una notifica o con un’autorizzazione;
c. emanare prescrizioni concernenti la registrazione e il controllo di aziende che producono o mettono in commercio simile materiale vegetale;
d. obbligare tali aziende a tenere una contabilità di simile materiale vegetale;
e. vietare l’importazione e la messa in commercio e la diffusione di determinati organismi nocivi come pure di materiale vegetale che è o potrebbe essere infestato da determinati organismi nocivi;
f. vietare che vengano piantate piante ospiti molto sensibili.
1 RS 921.0
2 RS 101
3 FF 1988 III 137