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Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 4 pagine

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3 Provvede affinché il materiale vegetale destinato all’esportazione soddisfi i requisiti internazionali.

4 Alla Confederazione spetta prendere provvedimenti al confine e stabilire e coordinare provvedimenti intercantonali adottati dai Cantoni all’interno del Paese. Essa gestisce un Servizio fitosanitario federale soggetto all’Ufficio federale nel settore della foresta.

5 La Confederazione può incaricare organizzazioni private, contro indennità, di svolgere controlli o di mettere in atto ulteriori misure di applicazione.

Art. 27 cpv. 1 e 3

1Fatto salvo l’articolo 26, i Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta nelle sue funzioni. Effettuano il monitoraggio degli organismi nocivi esistenti o emergenti nel loro territorio.

3 Gestiscono un servizio fitosanitario cantonale competente per i provvedimenti contro gli organismi nocivi sia nel settore della foresta sia in quello dell’agricoltura (art. 150 della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura).

Art. 27a (nuovo) Provvedimenti contro gli organismi nocivi

1 Chi utilizza materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.

2 I provvedimenti delle autorità competenti garantiscono che siano :

a. eradicati rapidamente i nuovi organismi nocivi accertati;

b. contenuti gli organismi nocivi radicati se l’utilità da attendersi prevale sui costi per combatterli;

c. sorvegliati, eradicati o contenuti gli organismi nocivi anche al di fuori delle superfici boschive al fine di proteggere la foresta.

3 I detentori di alberi, arbusti, colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi devono accettarne o, su istruzione delle autorità competenti, eseguirne la sorveglianza, l’isolamento, il trattamento o la distruzione.

4 I detentori dei fondi in questione vi applicano i provvedimenti necessari contro gli organismi nocivi su istruzione delle autorità competenti e in collaborazione con esse.

5 Su istruzione delle autorità competenti, sono tenuti a ricostituire la foresta se questa è sensibilmente pregiudicata nelle sue funzioni.

Art. 28a (nuovo) Capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici

1 La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti che sostengono la foresta nella capacità di adempiere le sue funzioni in maniera duratura e illimitata anche in condizioni climatiche mutate.

Art. 29 cpv. 1 e 2

1 La Confederazione coordina e promuove la formazione in ambito forestale.

2 In collaborazione con i Cantoni, provvede alla formazione e al perfezionamento in campo forestale a livello universitario.

Titolo prima dell’art. 34a (nuovo)

Sezione 1a: Promozione del legno

Art. 34a (nuovo)

La Confederazione promuove la vendita e l’utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile, in particolare mediante strategie, piani e il sostegno di progetti innovativi.

Art. 37 cpv. 1bis (nuovo)

1bis In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti scaturiti da eventi naturali eccezionali.

Art. 37a (nuovo) Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione

1La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni al di fuori della foresta di protezione dovuti a eventi naturali e organismi nocivi.

2 In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti che richiedono singolarmente una valutazione da parte della Confederazione.

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L’ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo da evitare e all’efficacia dei provvedimenti.

Art. 37b (nuovo) Indennità per costi

1 Ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi conformemente all’articolo 27a può essere versata un’equa indennità per i costi che non vengono assunti secondo l’articolo 48a.

2 L’indennità è fissata definitivamente dalla autorità competente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per la persona danneggiata.

4 RS 910.1