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Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 4 pagine

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Art. 38 cpv.1, frase introduttiva lett. a, b ed e, nonché cpv. 2

1La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma aiuti finanziari globali per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, in particolare per:

a. la creazione, la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico;

b. provvedimenti intesi a promuovere la diversità delle specie e la diversità genetica nella foresta;

e. Abrogata

2Abrogato

Art. 38a rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. bbis (nuova), nonché cpv. 2 lett. a

Gestione forestale

1La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, in particolare per:

bbis. la promozione della formazione professionale degli operai forestali;

2 La Confederazione accorda aiuti finanziari per:

a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a−bbis e d: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;

Art. 38b (nuovo) Adattamento ai cambiamenti climatici

1 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma aiuti finanziari globali per provvedimenti che agevolano, nelle sue funzioni, la capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici, in particolare per:

a. la produzione di materiale di riproduzione forestale;

b. la cura dei giovani popolamenti.

2 L’ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all’efficacia dei provvedimenti.

Art. 39 cpv. 3

3Versa inoltre aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi per la formazione pratica dei titolari di un diploma universitario che desiderano ottenere il certificato d’eleggibilità.

Art. 46 cpv. 3, primo periodo e 4 (nuovo)

3 Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12−12g della legge federale del 1° luglio 19665 sulla protezione della natura e del paesaggio. ...

4 Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d’esecuzione una procedura d’opposizione contro le decisioni di prima istanza.

Art. 47 secondo periodo (nuovo)

... È fatto salvo l’articolo 12e della legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 48a (nuovo) Assunzione dei costi da parte di chi li provoca

1 I costi dei provvedimenti che le autorità adottano o ordinano contro un pericolo diretto o un pregiudizio imminente per la foresta contro una minaccia diretta o un pregiudizio, per individuare e rimuovere tale pericolo o pregiudizio sono a carico di chi li provoca.

2 Dall’obbligo di assunzione dei costi è esente chi può provare che il danno o il pregiudizio è dovuto a forza maggiore o causato da una colpa grave di un’altra persona.

Art. 49 cpv. 1bis (nuovo) e 3 secondo periodo (nuovo)

1bis Coordina le misure esecutive dei Cantoni e delle autorità federali interessate.

3 ... Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi o uffici federali a esso subordinati il compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.

Art. 55 n. 4 (nuovo)

4. La legge del 20 giugno 19867 sulla caccia è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 5 secondo periodo (nuovo)

5 … Può affidare l’esecuzione di tali compiti a organizzazioni private, contro indennità.

II

Referendum ed entrata in vigore

5 RS 451

6 RS 451

7 RS 922.0