Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/13: Aumento dei contributi per lo svolgimento degli esami federali - Modifica dell'articolo 65 dell'ordinanza sulla formazione professionale · 23 pagine
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Consultazione sull’aumento dei contributi federali per lo svolgimento degli esami federali
5 Allegati
5.1 Allegato 1: Modifica dell’ordinanza Progetto: articolo 65 OFPr e articolo 65a OFPr (nuovo)
Art. 65 Contributi per lo svolgimento di esami federali di professione ed esami
professionali federali superiori (art. 56 LFPr)
1I contributi federali ai sensi dell’articolo 56 LFPr per lo svolgimento di esami federali di professione ed esami professionali federali superiori coprono al massimo il 60 per cento dei costi.
2Per gli esami particolarmente onerosi per motivi tecnici può essere concesso un contributo pari al massimo all’80 per cento dei costi. A tal fine occorre presentare una richiesta
motivata.
Art. 65a Contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (art. 56 LFPr)
1I contributi federali ai sensi dell’articolo 56 LFPr per i cicli di formazione delle scuole
specializzate superiori coprono al massimo il 25 per cento dei costi.
2I contributi a favore di cicli di formazione delle scuole specializzate superiori sono concessi soltanto se:
a. i cicli di formazione sono offerti da organizzazioni del mondo del lavoro d’importanza nazionale e attive su tutto il territorio del Paese; e
b. per i cicli di formazione non vengono pagati contributi cantonali.