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Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 9 pagine
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Legge sulle professioni sanitarie
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 22 Vigilanza
Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge.
Art. 23 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione.
Art. 24 Modifica di altri atti normativi
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice penale10
Art. 321 cpv. 1, primo periodo
1Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni11, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. …
2. Codice di procedura penale12
Art. 171 cpv. 1
1Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.
10 RS 311.0
11 RS 220
12 RS 312.0