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Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 9 pagine

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Legge sulle professioni sanitarie

3. Procedura penale militare del 23 marzo 197913

Art. 75 lett. b

Possono rifiutare di testimoniare:

b. gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti come pure gli ausiliari di questi professionisti, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell’esercizio della loro attività; se l’interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare salvo che non sia preponderante l’interesse al mantenimento del segreto;

Art. 25 Disposizioni transitorie

1Le autorizzazioni all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale rilasciate in conformità al diritto Cantonale prima dell’entrata in vigore della presente legge rimangono valide nel rispettivo Cantone.

2Le persone che prima dell’entrata in vigore della presente legge secondo il diritto cantonale non necessitavano di un’autorizzazione all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale sono tenute a disporre dell’autorizzazione di cui all’articolo 10 entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.

3Per il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio della professione, i titoli conformi al diritto previgente sono considerati equipollenti ai titoli di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 se rilasciati da scuole universitarie professionali o da scuole specializzate superiori al termine di un ciclo di formazione riconosciuto a livello federale.

4I cicli di studio che sono stati accreditati secondo il diritto previgente sono considerati accreditati fino a sette anni dall’entrata in vigore della LPSU14.

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, …

La cancelliera della Confederazione, …

13 RS 322.1

14 FF 2011 6629