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Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 9 pagine

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Legge sulle professioni sanitarie

Capitolo 4: Riconoscimento di titoli di studio esteri

Art. 9

1Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equipollenza con un titolo di studio di una scuola universitaria professionale svizzera (diploma di bachelor):

a. è stabilita da un accordo sul riconoscimento reciproco con lo Stato interessato o con un’organizzazione sopranazionale; o

b. è comprovata nel caso specifico in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche in esso contenute.

2Un titolo di studio estero riconosciuto equipollente esplica il medesimo effetto per l’esercizio della professione in Svizzera di un titolo di scuola universitaria professionale svizzera.

3La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è competente per il riconoscimento. Il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative agli emolumenti.

4Se un titolo di studio estero non può essere riconosciuto equipollente sono necessarie misure compensative. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Capitolo 5: Esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale

Sezione 1: Esercizio della professione

Art. 10 Obbligo di autorizzazione

Per l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale è necessaria l’autorizzazione del Cantone sul cui territorio si intende esercitarla.

Art. 11 Condizioni d’autorizzazione

1L’autorizzazione è rilasciata se la persona richiedente:

a. possiede un diploma di bachelor di una scuola universitaria professionale nel ciclo di studio corrispondente oppure un titolo di studio estero riconosciuto equipollente;

b. è degna di fiducia e offre la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione; e

c. padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale è richiesta l’autorizzazione.

2L’autorizzazione è concessa anche alle persone che possiedono, anziché il diploma di cui al capoverso 1 lettera a, un titolo in cure infermieristiche rilasciato da una