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Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 9 pagine

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Legge sulle professioni sanitarie

Art. 15 Obblighi professionali

Le persone che esercitano una professione sanitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale osservano i seguenti obblighi professionali:

a. esercitare l’attività professionale in modo accurato e con diligenza;

b. approfondire ed estendere di continuo le proprie competenze grazie all’apprendimento permanente;

c. rispettare i limiti delle competenze acquisite nell’ambito dei cicli di studio e di quelle acquisite conformemente alla lettera b;

d. tutelare i diritti dei pazienti;

e. praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all’interesse generale, non ingannevole né invadente;

f. osservare il segreto professionale conformemente alle prescrizioni pertinenti;

g. concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi o fornire una garanzia finanziaria equivalente;

h. tutelare, in caso di collaborazione con altri professionisti del settore sanitario, esclusivamente gli interessi dei pazienti e operare indipendentemente da vantaggi finanziari.

Art. 16 Autorità di vigilanza cantonale

1Ogni Cantone designa un’autorità (autorità di vigilanza) incaricata di vigilare sulle persone che esercitano sul suo territorio una professione sanitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale secondo la presente legge.

2L’autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali.

Art. 17 Assistenza amministrativa

Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali e le autorità federali notificano senza indugio alla competente autorità di vigilanza i fatti che potrebbero costituire una violazione degli obblighi professionali.

Sezione 2: Misure disciplinari

Art. 18 Misure disciplinari

1In caso di violazione delle disposizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive, l’autorità di vigilanza cantonale può ordinare le seguenti misure disciplinari:

a. un avvertimento;

b. un ammonimento;