Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine

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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo

1.1.4 Disposizioni sull’esercizio della professione e registrazione

Nelle professioni sanitarie non universitarie i Cantoni hanno la facoltà, per motivi di protezione della salute e tutela dei pazienti, di vincolare l’esercizio dell’attività al possesso di un diploma professionale corrispondente.

Nell’ambito della formazione professionale di base, degli esami federali di professione e degli esami professionali superiori, alcuni Cantoni si sono avvalsi di questa facoltà disciplinando l’esercizio delle professioni in questione. Quasi tutti i Cantoni hanno disciplinato il libero esercizio della professione per i cinque cicli di studio SUP in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, alimentazione e dietetica e ostetricia. La maggior parte di essi vincola il libero esercizio professionale al possesso di un diploma professionale corrispondente.

Nel campo delle cure infermieristiche esiste un’autorizzazione cantonale generica all’esercizio della professione che non opera una distinzione secondo i cicli di studio. Per i titolari di un diploma SUP e per quelli di un titolo SSS valgono le medesime condizioni di autorizzazione. Entrambi i titoli di formazione abilitano al libero esercizio della professione. Oggi, inoltre, le leggi cantonali definiscono obblighi professionali diversi per chi intende svolgere la sua attività da libero professionista.

L’attuale diritto federale non offre una base legale che contempli la possibilità di registrare le persone autorizzate dai Cantoni a esercitare la loro professione. Oggi, su incarico della Conferenza svizzera

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dei direttori cantonali della sanità (CDS) e in base a una convenzione intercantonale , la Croce Rossa Svizzera tiene un registro intercantonale dei titolari di diplomi svizzeri ed esteri dei livelli secondario II, terziario B e A. Le autorizzazioni di esercizio della professione, tuttavia, non vi figurano.

1.2 Obiettivi della legge sulle professioni sanitarie

Requisiti uniformi a livello svizzero per la formazione e l’accreditamento dei cicli di studio

Con il disciplinamento uniforme dei requisiti per la formazione e l’accreditamento obbligatorio dei programmi si intende garantire che nelle professioni sanitarie contemplate dalla LPSan (cicli di studio in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, alimentazione e dietetica e ostetricia ed eventuali altri) valgano in tutta la Svizzera i medesimi standard. In tal modo si possono migliorare la sicurezza dei pazienti e dei loro familiari e la qualità dell’assistenza sanitaria. L’avamprogetto di legge si integra nel sistema formativo svizzero e mantiene intatta la coerenza con le professioni mediche disciplinate nella LPMed (medici, farmacisti, ecc.), con i partner diretti (Cantoni, OdASanté e associazioni professionali), con le professioni sanitarie disciplinate nella LFPr (p. es. soccorso sanitario, cure infermieristiche SSS) e con le formazioni professionali di base (p. es. operatore sociosanitario). Attraverso l’armonizzazione con altri gruppi professionali, l’avamprogetto di legge contribuisce indirettamente a definire il ruolo delle professioni sanitarie all’interno del relativo sistema. Per le singole professioni sanitarie sono d’importanza fondamentale le competenze sociali, personali e specialistiche trasmesse nel corso della formazione. Le competenze generiche richieste sono formulate in modo tale da promuovere una collaborazione efficiente sia con i colleghi dello stesso ramo sia con altri gruppi di professionisti e da ridurre la tendenza verso una «ghettizzazione professionale». Inoltre, per esercitare la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, i professionisti del settore sanitario devono vantare solide competenze specialistiche. La LPSan delega al Consiglio federale il compito di definirle.

Garantire il riconoscimento dei titoli di formazione

L’introduzione di chiare competenze disciplinate a livello nazionale crea trasparenza in merito alle qualifiche professionali acquisite nei relativi cicli di studio. Esse costituiscono una premessa essenzia-

28 Convenzione intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei titoli di studio.