Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
Secondo il capoverso 2, chi non adempie l’obbligo di apprendimento permanente secondo l’articolo 15 lettera b o viola l’obbligo di pubblicità non ingannevole secondo l’articolo 15 lettera e può essere punito con un avvertimento, un ammonimento o una multa disciplinare. In questi casi, il capoverso 2 esclude il divieto di esercitare la professione temporaneamente o definitivamente, poiché queste misure sarebbero sproporzionate.
Il divieto di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale può essere cumulato con la multa (cpv. 3).
Secondo il capoverso 4, se necessario l’autorità di vigilanza può, a titolo cautelare, imporre all’autorizzazione all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale restrizioni amministrative, vincolarla a oneri o ritirarla. Una misura cautelare durante la procedura disciplinare può essere adottata solo se è giustificata da motivi plausibili, ad esempio se l’emanazione di un divieto di esercitare la professione è molto probabile e un divieto di esercitare la professione già durante la procedura disciplinare è adeguato nell’interesse pubblico. Un esempio sono gli attentati all’integrità sessuale di pazienti o clienti.
Art. 19 Procedimento disciplinare in un altro Cantone
Un’autorità di vigilanza può avviare un procedimento disciplinare contro una persona che dispone di una o di più autorizzazioni di altri Cantoni. Il capoverso 1 prevede che l’autorità di vigilanza che avvia un procedimento disciplinare contro una persona che dispone di un’autorizzazione all’esercizio della professione di un altro Cantone informi l’autorità di vigilanza del Cantone che ha rilasciato tale autorizzazione.
Il capoverso 2 prevede un obbligo di consultazione: se un’autorità cantonale di vigilanza ha l’intenzione di ritirare l’autorizzazione di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, e che la persona è anche titolare di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone, essa deve consultare l’autorità di vigilanza dell’altro Cantone. Questo sistema mira a garantire che le autorità di vigilanza dei Cantoni che hanno rilasciato l’autorizzazione siano informate in merito a eventuali procedure disciplinari per le quali è prevista la misura disciplinare più severa. In questo modo dovrebbe essere rafforzata la collaborazione tra le autorità di vigilanza e garantita una prassi il più possibile unitaria.
Art. 20 Effetti del divieto di esercizio della professione
In seguito all’unificazione degli obblighi professionali e delle misure disciplinari a livello federale, un divieto di esercitare la professione ordinato da un’autorità cantonale di vigilanza è applicabile sull’intero territorio svizzero (cpv. 1). Siccome le decisioni disciplinari cantonali possono essere impugnate davanti al Tribunale federale, nell’esecuzione cantonale si tiene conto di eventuali divergenze . Un divieto di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale invalida automaticamente – e cioè senza ulteriori decisioni – tutte le autorizzazioni cantonali (cpv. 2).
Art. 21 Prescrizione
Il capoverso 1 prevede un termine di prescrizione relativo di due anni a decorrere dalla data in cui l’autorità di vigilanza è venuta a conoscenza dei fatti contestati. Questo termine deve far sì che i fatti contestati di cui l’ufficio competente è venuto a conoscenza sia perseguito, e che prontamente si chiariscano i fatti e le conseguenze e venga presa una decisione in merito.
Visto che risulta breve – soprattutto per i casi più complessi – il termine di prescrizione è interrotto da ogni atto istruttorio o processuale intrapreso non solo dall’autorità di vigilanza, bensì anche da un’autorità di perseguimento penale o da un tribunale (cpv. 2).