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Consultazione 2012/14: Archeologia e paleontologia nell'ambito della costruzione delle strade nazionali: modifica dell'OUMin e integrazione dell'OSN · 2 pagine
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Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 7 novembre 20071 sulle strade nazionali è modificata come segue:
Art. 7a Misure secondo l’articolo 3 della legge federale del 1° luglio 19662
sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
1La Confederazione chiarisce nell’ambito del piano di sistemazione e progettazione se sono necessarie misure per la protezione dei beni secondo l’articolo 3 della legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio. Se le misure rientrano nell’ambito di competenza dei Cantoni, la Confederazione partecipa ai costi dei lavori di attuazione delle misure.
2 Le misure e la partecipazione ai costi sono definite nell’ambito del progetto esecutivo.
3 Le modalità di attuazione delle misure e la partecipazione definitiva ai costi da parte della Confederazione sono stabilite in una convenzione sulle prestazioni tra il Cantone compente e l’USTRA.
4 Se durante la fase di costruzione si rendono necessarie misure non previste (segnatamente per reperti archeologici trovati casualmente), il Cantone competente e l’USTRA stipulano una convenzione sulle prestazioni. Essa stabilisce in particolare le misure e la partecipazione ai costi da parte della Confederazione.
5 Se nei casi previsti dai capoversi 3 e 4 non è stipulata una convenzione, il DATEC decide sulla partecipazione ai costi da parte della Confederazione.
6 Dopo aver consultato i servizi cantonali, l’USTRA coordina i lavori nell’area permanentemente o temporaneamente necessaria per la costruzione di strade nazionali.
1 RS 725.111
2 RS 451
3 RS 451 2010–0412