Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/14: Archeologia e paleontologia nell'ambito della costruzione delle strade nazionali: modifica dell'OUMin e integrazione dell'OSN · 6 pagine
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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA
Protezione della natura e del paesaggio nella costruzione di strade nazionali – archeologia e paleontologia
- Modifica dell’ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destina-
zione vincolata nel traffico stradale (OUMin) e integrazione dell’ordinanza sulle strade na-
zionali (OSN) - Emanazione delle istruzioni relative all’archeologia e alla paleontologia dell’Ufficio federale delle strade (USTRA)
Spiegazioni
Introduzione
Nella costruzione di strade nazionali risulta spesso difficile distinguere tra i compiti (speciali) della Confederazione secondo l’articolo 1 lettera a della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e i compiti (ordinari) dei Cantoni secondo l’articolo 78 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), soprattutto nel settore dell’archeologia (e della paleontologia).
L’esperienza maturata dall’USTRA negli ultimi anni dimostra che i Cantoni interpretano in modo molto diverso i compiti loro attribuiti in questo settore nel contesto della costruzione di strade nazionali. Ciò è dovuto in generale allo sviluppo e alla semplificazione dei metodi di prospezione e analisi, ma anche alle diverse filosofie di lavoro in campo archeologico/paleontologico adottate dai Cantoni.
Dall’introduzione della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) il 1° gennaio 2008, la costruzione delle strade nazionali non è più un compito comune. Con la nuova regolamentazione la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali compete esclusivamente alla Confederazione. In tal modo vi sono maggiori possibilità di attuare una prassi uniforme.
Il presente progetto ha lo scopo di introdurre migliori basi legali nel settore della costruzione di strade nazionali per permettere alla Confederazione di adempiere in modo omogeneo ai propri compiti secondo la LPN in generale e in materia di archeologia/paleontologia in particolare. In questo modo sarà possibile garantire una maggiore sicurezza in termini di diritto e di pianificazione sia per i Cantoni che per la Confederazione.
A tal fine è necessario modificare l’articolo 3 dell’ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale (OUMin; RS 725.116.21) e integrare l’ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN; RS 725.111) con i nuovi articoli 7a e 12 capoverso 1 lettera n.
Per il settore particolare dell’archeologia/paleontologia l’USTRA intende emanare le istruzioni «Procedura in caso di rinvenimento di reperti archeologici e paleontologici durante la costruzione di strade nazionali» in linea con le menzionate modifiche delle ordinanze e a loro integrazione.
Come risultato delle nuove disposizioni, da un lato, i costi potranno fondarsi su una base legale solida ed essere maggiormente controllabili e, dall’altro, il rapporto costi/utilità risulterà ottimizzato.
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