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Consultazione 2012/141: Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione · 3 pagine
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Codice penale. Codice penale militare
Art. 322octies(nuovo)
3. Corruzione di Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un privati
lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un Corruzione attiva
terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 322novies(nuovo)
Corruzione passivaChiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausilia-
rio di terzi nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 322decies(nuovo)
4. Disposizioni1 Non sono indebiti vantaggi:
comuni
a. i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio o convenuti per contratto;
b. i vantaggi di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.
2Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.
2. Codice penale militare del 13 giugno 19273
Art. 141a cpv. 1
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 143 cpv. 1
Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o