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Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 5 pagine

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2quaterSe gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.

3I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d’asilo in un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

4I dati rilevati in base ai capoversi 1, 2 e 3 sono trasmessi all’UFM, che li inoltra all’unità centrale.

5I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura del sistema centrale e distrutti automaticamente 18 mesi dopo il rilevamento delle impronte digitali. L’UFM chiede senza indugio al sistema centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero:

a. ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera;

b. ha lasciato il territorio degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;

c. ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

6Le procedure di cui ai capoversi 1–5 sono rette dagli articoli 102b, 102c e 102e LAsi.

2. Legge del 26 giugno 19989 sull’asilo (LAsi)

Art. 102abiscpv. 2-3 Eurodac

2Entro 72 ore dalla presentazione della domanda trasmette al sistema centrale i dati seguenti:

a. il luogo e la data della presentazione della domanda in Svizzera;

b. il sesso del richiedente;

c. le impronte digitali rilevate conformemente all’articolo 99 capoverso 1;

d. il numero d’identificazione svizzero delle impronte digitali;

e. la data del rilevamento delle impronte digitali;

f. la data della trasmissione dei dati al sistema centrale;

g. il codice dell’utente autorizzato.

2bisSe lo stato delle dita dell’interessato impedisce il rilevamento delle impronte digitali, queste ultime vanno consegnate al sistema centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell’interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rile-

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