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Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 5 pagine

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vamento delle impronte digitali, queste ultime vanno trasmesse al sistema centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell’impedimento sia cessato.

2terSe gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.

2quaterL’Ufficio federale comunica al sistema centrale anche i dati seguenti:

a. la data dell’arrivo in Svizzera, se lo straniero è preso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 603/201310;

b. la data dell’arrivo in Svizzera, se lo straniero è ripreso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 603/2013;

c. la data della partenza, se vi è la prova che un richiedente, di cui la Svizzera è tenuta a trattare la domanda d’asilo in virtù del regolamento (UE)

n. 603/2013, ha lasciato per almeno tre mesi il territorio degli Stati vincolati da un accordo d’associazione alla normativa di Dublino;

d. la data dell’allontanamento o della partenza del richiedente dal territorio degli Stati vincolati da un accordo d’associazione alla normativa di Dublino, se l’allontanamento è eseguito con successo;

e. la data della decisione, se la Svizzera accetta la competenza per l’esame della domanda.

3I dati trasmessi sono registrati nella banca dati Eurodac e automaticamente confrontati con i dati che già vi si trovano. Il risultato del confronto è comunicato all’Ufficio federale.

Art. 102ater(nuovo) Verifica delle impronte digitali Eurodac

1Un perito controlla le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione Eurodac.

2L’Ufficio federale definisce le qualifiche del perito in materia d’impronte digitali.

Art. 102c cpv. 5

5I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino. Non possono neppure essere trasmessi a organizzazioni internazionali o enti privati.

10 Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del

26 giugno 2013che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), GU n. L 180 del 29.6.2013, pag. 1