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Consultazione 2012/152: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 5 pagine

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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I.

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 71b cpv. 1 lett. a–c

1Conformemente alle istruzioni dell’UFM, i Cantoni rilasciano una carta di soggiorno non biometrica alle seguenti persone:

a. ai cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS;

b. ai lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile;

c. alle persone di cui all’articolo 71a capoverso 1.

Art. 71d cpv. 1 e 3–5

1Il cittadino di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS ottiene una carta di soggiorno biometrica purché non sia un lavoratore distaccato da un’impresa con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS che soggiorna in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile.

3Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e che esercita il diritto alla libera circolazione ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS».

4

Il cittadino di cui al capoverso 3 che ottiene un diritto di rimanere in virtù dell’articolo 4 allegato I dell’Accordo del 21 giugno 19991 tra la Confederazione

RS ..........

1 RS 142.201

1 RS 0.142.112.681

2012–......