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Consultazione 2012/152: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 5 pagine
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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I.
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 71b cpv. 1 lett. a–c
1Conformemente alle istruzioni dell’UFM, i Cantoni rilasciano una carta di soggiorno non biometrica alle seguenti persone:
a. ai cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS;
b. ai lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile;
c. alle persone di cui all’articolo 71a capoverso 1.
Art. 71d cpv. 1 e 3–5
1Il cittadino di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS ottiene una carta di soggiorno biometrica purché non sia un lavoratore distaccato da un’impresa con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS che soggiorna in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile.
3Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e che esercita il diritto alla libera circolazione ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS».
4
Il cittadino di cui al capoverso 3 che ottiene un diritto di rimanere in virtù dell’articolo 4 allegato I dell’Accordo del 21 giugno 19991 tra la Confederazione
RS ..........
1 RS 142.201
1 RS 0.142.112.681
2012–......