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Consultazione 2012/152: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 5 pagine
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Allegato
(n. II)
Modifica del diritto vigente
1.
L’ordinanza del 24 ottobre 20074 sugli emolumenti LStr è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 4–10
4Per i cittadini degli Stati dell’UE e dell’AELS e per i lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile, l’emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettere a, b, c o e, nonché per il rilascio e l’allestimento della carta di soggiorno conformemente al capoverso 2 lettera b, ammonta a 65 franchi al massimo.
5La competente autorità cantonale rinuncia a prelevare un emolumento supplementare ai cittadini degli Stati dell’UE e dell’AELS e ai lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile e che presentano un’assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a).
6Per i cittadini degli Stati dell’UE e dell’AELS e i lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato dell’UE o dell’AELS che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile, non coniugati e minori di 18 anni, l’emolumento per le procedure di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettere a–h, l ed m, nonché per il rilascio e la produzione della carta di soggiorno secondo il capoverso 2 lettera b, ammonta complessivamente a 30 franchi al massimo. L’emolumento per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere i e j ammonta a 12.50 franchi al massimo.
7Per i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS membri della famiglia di un cittadino di uno Stato dell’UE o dell’AELS che ha ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell’articolo 4 allegato I ALC o dell’articolo 4 allegato K appendice 1 della Convenzione AELS, l’emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettera b o e, nonché per il rilascio e l’allestimento della carta di soggiorno conformemente ai capoversi 2 lettera a e 3, ammonta a 65 franchi al massimo.
8Per i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS non coniugati e minori di 18 anni, membri della famiglia di un cittadino di uno Stato dell’UE o dell’AELS che hanno ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell’articolo 4 allegato I ALC o dell’articolo 4 allegato K appendice 1 della Convenzione AELS, l’emolumento per la procedura di cui capoverso 1 lettera b o e, nonché per il rilascio