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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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b. una copia della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche relativa alla loro iscrizione nell’elenco menzionato sopra;

c. la documentazione secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 528/2012 o, se del caso secondo l’allegato IIA della direttiva 98/8/CE70;

d. una lettera di accesso ai dati relativi al principio attivo secondo il capoverso 1 lettera b numero 2; o

e. la designazione dei dati per i quali la durata della protezione di cui all’articolo 28 è scaduta.

2I biocidi che non adempiono il capoverso 1 non possono più essere immessi sul mercato a partire dal 1° dicembre 2016 né consegnati a consumatori finali o utilizzati a titolo professionale o commerciale dopo il 1° dicembre 2017.

3I capoversi 1 e 2 non si applicano ai biocidi contenenti principi attivi delle categorie 1-5 e 7 secondo l’allegato 1.

II

1Gli allegati 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7bis, 8 e 10 sono sostituiti dalla nuova versione qui annessa.

2L’allegato 9 è abrogato.

3Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 8bisconformemente alla versione qui annessa.

III

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 11.

IV

1Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il ....

2L’allegato 8 numero 1.2 entra in vigore il 1° settembre 2015.

70 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 53 cpv. 1 lett. d n. 2.