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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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Art. 55 Commissione di esperti

Alla commissione di esperti si applica l’articolo 92 OPChim68.

Art. 56 cpv. 1

1Gli uffici doganali controllano, su richiesta dell’organo di notifica, se i biocidi o gli articoli trattati sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 57 cpv. 2 e 3

2Per le domande di omologazione, le domande di modifica di un’omologazione e le domande di omologazione per il commercio parallelo, i richiedenti devono versare un anticipo delle spese. L’anticipo è fissato dall’organo di notifica in base all’ammontare prevedibile degli emolumenti.

3Il versamento dell’anticipo delle spese costituisce una condizione preliminare per il trattamento della domanda da parte dell’organo di notifica.

Art. 58 cpv. 1 e 2

1Le autorità esecutive cantonali controllano i biocidi e gli articoli trattati immessi sul mercato o utilizzati dai fabbricanti stessi.

2Le autorità esecutive cantonali verificano se:

a. i biocidi immessi sul mercato sono omologati;

b. abrogato

c. i biocidi utilizzati a scopi di ricerca e sviluppo sono conformi alle disposizioni di cui agli articoli 13e e 13f;

d. sono rispettate le decisioni di cui all’articolo 20, in particolare se sono adempite le prescrizioni relative all’imballaggio e all’etichettatura nonché alla stesura delle schede di dati di sicurezza;

e. sono adempite le prescrizioni relative alla trasmissione e alla conservazione delle schede di dati di sicurezza;

f. sono rispettate le disposizioni speciali relative all’utilizzazione di biocidi:

g. sono rispettate le disposizioni relative agli articoli trattati di cui all’articolo 31;

h. sono rispettate le disposizioni relative al commercio parallelo di cui all’articolo 13a.

Art. 59 Decisione delle autorità esecutive cantonali

Se dal controllo risulta che sono violate le disposizioni di cui all’articolo 58 capoverso 2, i provvedimenti necessari sono decisi dall’autorità competente del Cantone in cui il titolare di un’omologazione o il fabbricante, la persona responsabile

68 RS 813.11