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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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Art. 50a Armonizzazione dell’esecuzione
1Ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza, le autorità svizzere si orientano all’esecuzione delle competenti autorità europee, in particolare agli atti delegati e agli atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea conformemente al regolamento (UE) n. 528/201265.
2L’organo di notifica pubblica le direttive che elabora, d’intesa con i servizi di valutazione, sul suo sito Internet.
Art. 52 lett. e
I servizi di valutazione per i biocidi sono:
e. l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per le questioni relative alla sicurezza alimentare e alla salute degli animali.
Art. 53 cpv. 1 lett. d ed e
1L’organo di notifica svolge i seguenti compiti:
d. pubblica, in forma adeguata, i seguenti elenchi:
1. l’elenco di cui all’articolo 95 capoverso 2 del regolamento (UE) n. 528/201266,
2. l’elenco delle persone che hanno presentato i seguenti documenti;
- documenti di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 528/2012 o, se del caso, all’allegato IIA della direttiva 98/8/CE67, o
- una lettera di accesso a dati relativi al principio attivo di cui alla lettera d numero 2 primo trattino,
3. l’elenco delle persone a favore delle quali ha utilizzato i dati di cui all’articolo 29a capoverso 4;
e. mette a disposizione i formati elettronici per la presentazione delle domande di accesso e le notifiche.
Art. 54a Centro d’informazione per i biocidi
1L’organo di notifica gestisce un centro d’informazione per i biocidi in collaborazione con i servizi di valutazione.
2Il centro d’informazione presta consulenza ai richiedenti, in particolare alle piccole e medie imprese, e ad altre cerchie interessate per quanto riguarda i loro compiti e obblighi nell’ambito della presente ordinanza. In particolare segnala loro la possibilità di derogare ai requisiti relativi ai dati di cui all’allegato 5 numero 2.2 capoverso
1. Presta ai richiedenti una consulenza in tal senso.
65 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.
66 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.
67 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 53 cpv. 1 lett. d n. 2.