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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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dell’immissione sul mercato o l’utilizzatore ha il domicilio o la sede sociale o la sua filiale.

Titolo prima dell’art. 62

Capitolo 8: Disposizioni finali

Sezione 1: Disposizione transitorie delle modifica del ...

Art. 62 Domande pendenti

1Le domande di omologazione OE, OnE o di riconoscimento di un biocida pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del ... sono valutate dall’organo di notifica secondo il diritto anteriore.

2La valutazione dei rischi dei principi attivi contenuti nei biocidi oggetto di una domanda di omologazione pendente è effettuata secondo:

a. gli articoli 11-11e se i principi attivi non sono approvati dalla Commissione europea e non sono stati iscritti nell’elenco dell’allegato 2;

b. l’articolo 11g se i principi attivi sono candidati alla sostituzione in base alla decisione della Commissione europea.

3Se dalla valutazione dei rischi del principio attivo secondo il nuovo diritto emerge che le disposizioni valevoli con l’entrata in vigore della presente revisione potrebbero essere problematiche, al richiedente è offerta l’occasione di inoltrare all’organo di notifica informazioni supplementari.

Art. 62a Biocidi immessi sul mercato secondo il diritto anteriore

1I biocidi immessi sul mercato già classificati ed etichettati secondo gli articoli 35 e 38 prima dell’entrata in vigore della modifica del ... possono essere immessi sul mercato fino alla scadenza della durata di validità dell’omologazione o registrazione e successivamente consegnati a consumatori finali e utilizzati conformemente all’articolo 8 capoverso 2.

2Per i biocidi con un’omologazione esistente, basata sul sistema di classificazione ed etichettatura previgente, il titolare deve presentare all’organo di notifica per prodotti chimici una domanda di modifica con una proposta di classificazione ed etichettatura secondo gli articoli 35 e 38 entro il 31 dicembre 2014.

3I biocidi con un’omologazione esistente, basata sul sistema di classificazione ed etichettatura previgente, possono ancora essere consegnati a consumatori finali con la classificazione e l’etichettatura previgenti fino al 31 maggio 2017. Se la nuova classificazione ed etichettatura è decisa dopo il 31 maggio 2016, l’organo di notifica concede al titolare, d’intesa con l’UFSP, l’UFAM e la SECO, un anno per la consegna del biocida a consumatori finali a partire dalla data della decisione.

4D’intesa con l’UFSP, l’UFAM e la SECO, l’organo di notifica può, su richiesta motivata, concedere una proroga del termine per l’inoltro della domanda di modifica di cui al capoverso 3, in particolare se la decisione in merito all’iscrizione o meno di