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Consultazione 2012/43: Legge federale sulla soppressione della Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (Legge sul condono dell'imposta) · 4 pagine

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Art. 103 cpv. 1 lett. e (nuova)

1L’Amministrazione federale delle contribuzioni può in particolare:

e. esigere che le siano notificate le decisioni, comprese quelle su reclamo e su ricorso, concernenti le domande di condono dell’imposta federale diretta.

Art. 167 Condizioni

1Ai contribuenti caduti nel bisogno, per i quali il pagamento dell’imposta o dell’interesse costituirebbe un grave rigore, gli importi dovuti possono essere condonati del tutto o in parte. Le multe e il relativo ricupero d’imposta sono condonati soltanto in casi eccezionali particolarmente motivati.

2L’autorità di condono non entra nel merito di domande di condono presentate dopo la notificazione del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 della LF dell’11 apr. 18894 sulla esecuzione e sul fallimento).

3Trattandosi di imposta alla fonte, può presentare la domanda di condono soltanto il soggetto fiscale della prestazione imponibile o il rappresentante contrattuale da lui designato. Al debitore della prestazione imponibile non spetta tale diritto.

4Il Dipartimento federale delle finanze precisa in un’ordinanza le condizioni del condono, i motivi di esclusione e la procedura.

Art. 167a (nuovo) Motivi di esclusione

1Il condono è negato del tutto o in parte se il contribuente non ne appare degno alla luce del suo comportamento.

2Il contribuente è considerato indegno di condono in particolare se:

a. viola in modo grave o ripetuto gli obblighi nella procedura di tassazione in modo da rendere impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria nel periodo fiscale in questione;

b. alla scadenza del credito fiscale non esegue pagamenti né costituisce riserve nonostante disponga di mezzi a tale scopo;

c. rinuncia senza gravi motivi e volontariamente a un reddito o un patrimonio oppure conduce un tenore di vita superiore alle proprie capacità, causando in tal modo o in modo simile, per leggerezza o grave negligenza, la propria incapacità finaniaria;

d. durante il periodo oggetto della domanda ha privilegiato altri creditori di pari rango.

Art. 167b (nuovo) Autorità di condono

1L’autorità competente per il condono dell’imposta cantonale sul reddito e sull’utile (autorità di condono) decide anche sulla domanda di condono dell’imposta federale diretta.

4 RS 281.1