Rapporto Consultazione preliminare

Consultazione 2012/43: Legge federale sulla soppressione della Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (Legge sul condono dell'imposta) · 4 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

1. Situazione iniziale

L’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 agosto 2005 sulla procedura di consultazione (ordinanza sulla consultazione, OCo; RS 172.061.1) stabilisce che prima dell’indizione di una procedura di consultazione le autorità giudiziarie della Confederazione sono invitate a esprimersi quando sono particolarmente toccate dal progetto.

La legge sul condono dell’imposta non è oggetto di una procedura di consultazione, bensì di un’indagine conoscitiva. Questo perché non si tratta primariamente dell’accettazione politica da parte dei partiti e delle associazione economiche, bensì dell’accettazione materiale da parte dei Cantoni. Anche nel caso dell’indagine conoscitiva prevista è pertanto apparso opportuno invitare le autorità giudiziarie toccate dal progetto a esprimere il loro parere

sull’avamprogetto di legge già prima dell’indizione dell’indagine conoscitiva formale.

Il 16 aprile 2012 il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha invitato il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale, come pure il presidente e il vicepresidente della CFC a esprimere il loro parere sull’avamprogetto. La procedura di consultazione è durata dal 16 al 30 aprile 2012. Sono stati presentati complessivamente quattro pareri, ovvero quelli di Tribunale federale, Tribunale amministrativo federale, presidente della CFC e vicepresidente della CFC.

2. Pareri presentati

Tribunale federale, Tribunale amministrativo federale, presidente della CFC, vicepresidente della CFC.

3. L’avamprogetto

Il testo posto in consultazione rientra negli sforzi del Dipartimento federale delle finanze (DFF) intesi a semplificare il sistema fiscale. I Cantoni ricevono la competenza di giudicare tutte le domande di condono concernenti l’imposta federale diretta. La CFC può essere soppressa. Nel contempo si garantisce che l’autorità competente per giudicare le domande di condono dell’imposta cantonale sul reddito giudichi anche quelle relative all’imposta federale diretta. Per questo tramite si evita che la decisione relativa all’imposta cantonale sul reddito sia in contraddizione con quella riguardante l’imposta federale diretta. Ciò si applica ai ricorsi contro le decisioni su reclamo, contro le decisioni sui ricorsi amministrativi e contro le decisioni d’instanze indipendenti dall’amministrazione. Affinché venga garantita una giurisprudenza uniforme a livello nazionale il Tribunale federale giudicherà d’ora in poi come ultima istanza, ma soltanto quando si tratta di «casi particolarmente importanti».

Si dovranno tra l’altro modificare le seguenti disposizioni della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;

RS 642.14):

 abrogazione dell’articolo 102 capoverso 4 LIFD: la CFC viene in tal modo soppressa. Ne consegue altresì che il Tribunale amministrativo federale decade come (unica) autorità di ricorso contro le decisioni della CFC;