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Consultazione 2012/47: Revisione parziale dell'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO) · 3 pagine
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3 Il produttore deve comunicare immediatamente all’organismo di rilascio ogni variazione relativa ai dati dell’impianto di produzione in questione.
Art. 3a Deroghe all'obbligo di registrazione dell'impianto e di rilascio delle
garanzie di origine
Gli impianti esercitati al massimo per 50 ore l'anno non sono soggetti all'obbligo di registrazione. Per tali impianti non devono neanche essere rilasciate garanzie di origine.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Dipartimento federale dell'ambiente, dei ... trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Doris Leuthard