Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/47: Revisione parziale dell'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO) · 4 pagine

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In linea di massima, tutti i partecipanti accolgono favorevolmente la modifica. H+, scienceindustries, Swissmem e AES apprezzano soprattutto la regolamentazione relativa ai gruppi elettrogeni di emergenza. Tre organizzazioni hanno deciso di non partecipare per mancanza di risorse o perché non ritenevano importante esprimere il proprio parere. VUE sottolinea l’importanza dell’armonizzazione degli audit in materia di garanzie di origine e quelli naturmade. Swissolar osserva che negli impianti fotovoltaici con consumo proprio la garanzia di origine deve essere suddivisa in garanzia d’origine per il consumo proprio e garanzia di origine per l’immissione in rete. Complessivamente, sono 7 le organizzazioni a proporre delle modifiche (si veda paragrafo successivo)

4.2 Misurazione delle eccedenze e della produzione netta

Swissgrid sottolinea l’importanza della misurazione della produzione netta per motivi di trasparenza nei confronti dei produttori e dei consumatori, nonché per i calcoli relativi alla rete. Una semplice misurazione delle eccedenze non soddisferebbe questa esigenza.

Swisspower, ASIG e EBM propongono, sulla base di considerazioni concernenti i costi, che per le centrali termoelettriche a blocco convenzionali con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA sia autorizzata anche la misurazione delle eccedenze, nella misura in cui il consumo (consumo proprio (energia ausiliaria inclusa) non sia superiore al 20 per cento della quantità di energia prodotta.

L’AES suggerisce altresì che, per motivi di costi, per il passaggio dalla misurazione delle eccedenze alla misurazione della produzione netta sia concesso un periodo transitorio di 15 anni.

Inoltre, Swisspower, ASIG, EBM e AES consigliano di permettere ai piccoli impianti di scegliere se registrare le eccedenze o la produzione netta ai fini dell’ottenimento della garanzia di origine. In questo modo potrà essere ottimizzato il sistema di misurazione e il produttore, dopo aver coperto il fabbisogno proprio, potrà ancora generare garanzie d’origine. Swisspower, ASIG e EBM propongono l’introduzione di questa regolamentazione per gli impianti con una potenza di allacciamento inferiore a 30 kVA. L’AES, invece, la consiglia per impianti al di sotto di 3 kVA. Secondo Swisspower, AES e EBM gli impianti che rientrano nel sistema della rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica sarebbero esclusi da questa regolamentazione. Le proposte di ASIG si limitano agli impianti di cogenerazione forza-calore (ICFC).

4.3 Sopralluoghi e rinnovo della certificazione

L’AES rigetta la possibilità di sopralluoghi da parte dell’organismo di rilascio delle garanzie di origine, considerando sufficiente la verifica condotta dal gestore della rete e dall’auditor. ECS Schweiz non è d’accordo con la realizzazione di controlli a campione, eccetto nel caso di dati comunicati in modo non automatizzato.

La durata di validità della certificazione dovrebbe essere di 5 anni (secondo ECS Schweiz) e di 10 anni (secondo AES). In questo modo si potranno evitare un’eccessiva regolamentazione in materia e i costi sproporzionati necessari per la realizzazione degli audit.

4.4 Modifiche redazionali

Swissgrid chiede che alcune formulazioni dell’OGO vengano precisate.

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