Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/70: Revisione parziale dell'ordinanza sui revisori (OSRev) · 5 pagine

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3. Osservazioni dei partecipanti all’indagine conoscitiva

3.1. Valutazione generale

La maggior parte dei partecipanti accoglie positivamente, in maniera sia esplicita che implicita, la revisione parziale proposta per l’OSRev (esprimono espressamente un parere positivo PLR, UDC, SwissBanking, SIC Svizzera, USS, ACF e CSI). Inoltre, il progetto viene ritenuto ben preparato e il rapporto esplicativo accurato e istruttivo (ACF).

3.2. In merito alle singole disposizioni

• Art. 4 cpv. 2 lett. a P-OSRev e art. 22 lett. j progetto ordinanza VOSTRA

L’accesso da parte dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) al casellario giudiziale informatizzato VOSTRA viene accolto negativamente da un partecipante, in quanto, così facendo, l’ASR potrebbe accedere a condanne non più rilevanti (CP). Alcuni partecipanti sottolineano che nell’applicazione del diritto occorrerebbe puntare l’attenzione al fatto che solo i delitti patrimoniali o quelli connessi con l’attività professionale hanno ripercussioni sull’abilitazione (Camera fiduciaria, economiesuisse, U-SAM). In questo modo sarebbe errato se, ad esempio, una violazione reiterata delle norme del diritto della circolazione stradale avesse conseguenze sull’abilitazione (Fiduciari Suisse). Singoli partecipanti fanno presente che si potrebbe considerare l’ipotesi di estendere l’obbligo di notifica, previsto per legge per le autorità penali (art. 24 LSR), oltre la cerchia delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale (Camera fiduciaria, economiesuisse).

• Art. 9 cpv. 2 P-OSRev

Alcuni partecipanti ritengono che si debba trattare di un’incoerenza redazionale qualora le imprese di revisione in cui soltanto un’unica persona dispone della necessaria abilitazione debbano aderire a un sistema di «Peer Review» e possano effettuare soltanto revisioni limitate. Le imprese di revisione composte da un’unica persona potrebbero infatti essere abilitate in tutto e per tutto anche a fornire servizi di revisione ordinaria. Tale aspetto viene riconosciuto anche nel rapporto esplicativo (pag. 14) nel punto in cui si cita che le imprese di revisione che eseguono revisioni ordinarie devono disporre di un’assicurazione interna della qualità. Ciò, tuttavia, non dovrebbe implicare l’assunzione a tempo pieno di una persona. Anzi, sarebbe consentito che uno specialista esterno esegua su mandato il monitoraggio degli incarichi e un controllo interno (Camera fiduciaria, economiesuisse). Secondo la formulazione espressa nel progetto, non sarebbero più ammesse neppure tutte le verifiche speciali come ad esempio quella riguardante le riduzioni di capitale, i bilanci di fusione o di liquidazione (Fiduciari Suisse, USAM).

La legge stabilisce le condizioni che un’impresa di revisione deve soddisfare (art. 6 cpv. 1 lett. a LSR). Pertanto, nel caso delle imprese di revisione in cui soltanto una persona dispone della necessaria abilitazione, non sussisterebbe alcun fondamento giuridico secondo cui l’attività di controllo andrebbe circoscritta alle revisioni limitate (CP, Rapit). Si tratterebbe di un tentativo per discriminare le piccole imprese di revisione (Moritzi, AudEx).

• Art. 20 lett. fbise fterP-OSRev

Alcuni partecipanti richiedono lo stralcio di queste due disposizioni. Un invitato teme che gli ulteriori dati richiesti nel registro dei revisori possano risultare discriminanti per i concorrenti. Le informazioni dalle quali si desume il tipo di sistema di assicurazione della qualità potrebbero essere accolte dai clienti in maniera positiva o negativa. Per l’abilitazione delle imprese di revisione, la legge (art. 6 cpv. 1 lett. d LSR) richiede già