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Consultazione 2012/70: Revisione parziale dell'ordinanza sui revisori (OSRev) · 6 pagine
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Ordinanza sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza sui revisori del 22 agosto 20071 è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2 lett. a
2 Occorre in particolare prendere in considerazione:
a. le condanne penali;
Art. 8 cpv. 1
1 Le persone fisiche possono fornire a titolo indipendente i servizi di revisione prescritti dalle legge soltanto se:
a. sono iscritte nel registro di commercio come ditte individuali; e
b. loro stesse e la loro ditta individuale dispongono della necessaria abilitazione dell’autorità di vigilanza.
Art. 9 cpv. 2
2 Le imprese di revisione in cui soltanto una persona dispone della necessaria abilitazione devono sottoporsi a un sistema di valutazione regolare della loro attività di controllo da parte di professionisti di pari grado e possono eseguire soltanto revisioni limitate.
Art. 19 lett. g
L’iscrizione concernente una persona fisica contiene i dati seguenti:
g. se del caso le funzioni della persona, la ditta o il nome secondo il registro di commercio, indirizzo e numero d’identificazione delle imprese attribuito all’impresa di revisione:
RU …
1 SR 221.302.3
2012–...