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Consultazione 2012/76: Nuovo articolo 73<i>a</i> dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1): Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro · 4 pagine

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Pertanto, la registrazione della durata del lavoro sarebbe uno strumento importante. Si è fatto notare, d’altra parte, che i lavoratori interessati sarebbero poco propensi a registrare minuziosamente la durata del lavoro svolto. Essi interpreterebbero la soppressione dell’obbligo di registrare la durata del lavoro come gesto di fiducia del datore di lavoro nei loro confronti, il che sarebbe in parte anche una questione di prestigio.

Alla luce di queste posizioni discordi, il presente avamprogetto di ordinanza prevede che per la stragrande maggioranza dei lavoratori continui a valere il principio della registrazione della durata del lavoro. Per contro, devono potervi derogare unicamente gli impiegati che godono di ampie libertà nel definire i contenuti e nell’impostare il loro lavoro e che dispongono di potere negoziale nei confronti del loro datore di lavoro. Come criterio di delimitazione oggettivo si è optato per il livello salariale o per l’iscrizione nel registro di commercio.

All’articolo 9 OLL 1 si è rinunciato consapevolmente a precisare il concetto di «lavoratore che esercita un ufficio direttivo elevato» più di quanto non lo faccia la rigorosa giurisprudenza del Tribunale federale. A questa categoria di lavoratori, infatti, le disposizioni sul tempo di lavoro e sui periodi di riposo non si applicano (art. 3 lett. d LL). I principi concernenti la durata del lavoro e i periodi di riposo, tuttavia, devono valere anche per i lavoratori dispensati dalla registrazione delle ore di lavoro. Anche per questa categoria di lavoratori rimangono dunque valide le disposizioni relative al divieto di lavoro notturno e domenicale, ai periodi di riposo e alla durata di lavoro giornaliera massima. L’unica differenza consiste nel fatto che la durata del lavoro non deve più essere documentata.

2 Spiegazioni concernenti il nuovo articolo 73a OLL 1 – Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro

Per una cerchia ristretta di lavoratori il nuovo articolo costituisce una deroga agli obblighi di documentazione di cui all’articolo 73 OLL 1.

1) Capoverso 1 – premesse per una rinuncia alla registrazione della durata del lavoro a) Lavoratori dal salario elevato

Possono rinunciare alla registrazione della durata del lavoro di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettere c–e i lavoratori dal salario elevato, vale a dire quelli con un reddito lordo annuo superiore a 175 000 franchi (stato: 2012). Questo importo sarà adeguato all’indice dei salari nominali (cfr. capoverso 3).

Questa disposizione mira a definire una categoria di lavoratori per i quali viene meno l’obbligo di registrare la durata del lavoro. L’attenzione è rivolta principalmente a coloro che, in virtù della loro funzione, godono di ampi margini di manovra nell’adempimento dei loro compiti e che in via di principio possono impostare autonomamente le loro giornate lavorative. Dotati solitamente di poteri negoziali nei confronti del loro datore di lavoro, questi impiegati sarebbero in grado di tematizzare un’eventuale problema risultante da una mole di lavoro eccessiva da smaltire in tempi troppo brevi.

Per creare chiarezza e facilitare a tutti gli interessati l’esecuzione della legge si è optato per un principio di delimitazione oggettivo, ossia un determinato livello di reddito, anziché per un criterio che offre spazi interpretativi (come ad esempio «ampio margine di manovra nell’adempimento del suo mansionario»). Si può ragionevolmente supporre che un impiegato con un reddito lordo superiore a 175 000 franchi goda di ampi margini di manovra. Questa soluzione offre il vantaggio di consentire una definizione semplice del gruppo target. Il suo svantaggio, per contro, consiste nel fatto che non tutti gli impiegati con ampi margini di manovra ne possono beneficiare, viste le grandi differenze salariali a livello sia settoriale sia regionale che sussistono.

Secondo la Rilevazione della struttura dei salari 2010, meno del 4 per cento di tutti gli impiegati guadagna più di 175 000 franchi all’anno. È risaputo che nel settore delle

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