Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/76: Nuovo articolo 73<i>a</i> dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1): Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro · 4 pagine
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prestazioni finanziarie e assicurative la loro percentuale è ben maggiore (quasi il 14 %) rispetto all’edilizia (meno dell’uno per cento) o al settore alberghiero e della ristorazione (0,5 %). Circa il 35 per cento degli impiegati che partecipa alla definizione di obiettivi e strategie aziendali guadagna più di 175 000 franchi all’anno. Lo stesso vale per il 29 per cento degli impiegati con funzioni di alto profilo.
Fanno parte del reddito lordo imponibile anche i bonus, le provvigioni, la 13ae la 14a mensilità ecc. È considerato determinante il salario dovuto a norma di contratto o la media dei salari percepiti nei due anni precedenti. Quest’ultima variante è stata presa in considerazione per le imprese i cui salari sono soggetti a forti oscillazioni a causa del versamento di bonus o provvigioni. Si intende evitare, in tal modo, che la disposizione sull’obbligo di registrare la durata del lavoro cambi da un anno all’altro.
Viene meno, dunque, l’obbligo di registrare la durata (giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto, inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario nonché la loro posizione sull’arco della giornata (art. 73 cpv. 1 lett. c), i giorni di riposo o di riposo compensativo concessi settimanalmente se non cadono regolarmente di domenica (lett. d) e il periodo e la durata delle pause di almeno mezz’ora (lett. e). Per gli impiegati il cui salario subisce un calo, scendendo al di sotto della soglia prestabilita, torna in vigore l’obbligo di registrare la durata del lavoro.
b) Rinuncia concordata individualmente e per iscritto
La rinuncia all’obbligo di registrare la durata del lavoro dev’essere concordata individualmente e per iscritto. Una tale rinuncia non può essere né imposta unilateralmente dalla direzione né decisa in nome del lavoratore interessato dalla commissione del personale o da un sindacato nell’ambito di un contratto collettivo di lavoro. Questa convenzione dev’essere documentata per ogni singolo dipendente (cfr. spiegazioni concernenti il cpv. 2).
c) Revoca della rinuncia
La rinuncia all’obbligo di registrare la durata del lavoro può essere revocata alla fine di ogni anno civile. Questa clausola è estremamente importante qualora il volume di ore di lavoro prestate cominci a diventare un pericolo per la salute. La convenzione può essere revocata sia dal datore di lavoro sia dal dipendente stesso.
2) Capoverso 2 – Obblighi di documentazione del datore di lavoro
Le autorità d’esecuzione devono poter verificare se per determinati collaboratori le premesse per un’esenzione dall’obbligo di registrare la durata del lavoro sono soddisfatte. I datori di lavoro sono pertanto tenuti a tenere a loro disposizione le relative informazioni.
Il datore di lavoro deve tenere un registro, da aggiornare ogni anno, in cui figura il livello salariale del collaboratore interessato. In alternativa, egli può garantire in altro modo che tali informazioni siano fornite immediatamente alle autorità d’esecuzione, se da esse richieste. Per gli impiegati il cui salario subisce un calo, scendendo al di sotto della soglia prestabilita, torna in vigore l’obbligo di registrare la durata del lavoro.
Il datore di lavoro deve inoltre conservare le convenzioni di rinuncia scritte e deve poterle presentare all’autorità d’esecuzione.