Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/76: Nuovo articolo 73<i>a</i> dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1): Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro · 4 pagine
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3) Capoverso 3 – delega di competenze per l’adeguamento dell’indice salariale
L’importo salariale annuo di 175 000 viene indicizzato con l’indice dei salari nominali per garantire che sia in linea con l’evoluzione generale dei salari.
In tal modo s’intende evitare che la cerchia dei collaboratori esentati dall’obbligo di registrare la durata del lavoro si estenda ogni anno, senza che ciò sia oggettivamente giustificato.
In virtù di questa delega di competenze, il Dipartimento federale dell’economia (che a partire dal 1° gennaio 2013 si chiamerà Dipartimento federa le dell’economia, della formazione e della ricerca) adeguerà la soglia di reddito di 175 000 all’aumento dell’indice dei salari nominali con effetto dall’anno successivo, qualora tale aumento sia stato almeno del 5 per cento a partire dall’entrata in vigore o dall’ultima modifica della relativa disposizione. Uno sviluppo negativo dell’indice salariale non ha alcun effetto.
4) Capoverso 4 – Rinuncia per persone con diritto di firma
Un’altra cerchia più di persone per le quali si può ragionevolmente presumere che godano di ampi margini di manovra nell’adempimento dei loro compiti e che in via di principio possono impostare autonomamente le loro giornate lavorative è costituita dagli impiegati che in una società commerciale hanno diritto di firma. Anche in questo caso è stato definito un criterio di delimitazione oggettivo, ossia l’iscrizione nel registro di commercio.
Chi figura nel registro di commercio come avente diritto di firma presso una società commerciale (come pure chi detiene una procura ai sensi dell’articolo 462 CO) può rinunciare all’obbligo di registrare la durata del lavoro analogamente ai lavoratori dal salario elevato, vale a dire stipulando una convenzione individuale da cui possono recedere una volta all’anno.
Non tutti gli aventi diritto di firma necessitano di una tale autorizzazione, in quanto si può ragionevolmente supporre che – per citare un esempio – i soci plenipotenziari o i membri del consiglio di amministrazione sono generalmente lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato ai sensi dell’articolo 3 lett. d LL e che non rientrano pertanto nel campo d’applicazione delle disposizioni sulla durata del lavoro e sui periodi di riposo.